La Corte di Cassazione con la sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017 intervenendo in tema di licenziamenti ha affermato che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che è risultato ripetutamente assente alle visite fiscali di controllo nonostante l’effettività della malattia qualora lo stesso non adempie all’obbligo di comunicare preventivamente le assenze alla visita fiscale, per consentire all’azienda di controllare, tramite l’Inps, l’effettività della sua malattia.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento del dipendente risultato assente per tre volte alle visite fiscali per malattia nel corso di due mesi senza addurre valide giustificazioni e senza aver comunicato preventivamente l’assenza dal domicilio.
Per i giudici di legittimità il licenziamento è valido anche se un sanitario dell’INPS abbia confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
La Suprema Corte ha motivato la decisione precisando che:
“La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- INPS - Messaggio n. 4710 del 29 dicembre 2023 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Progetto “Nuovo Sportello virtuale per il cittadino e le imprese su visite mediche di controllo” - Rilascio di un nuovo servizio per i datori di lavoro, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 marzo 2022, n. 8628 - In tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26993 depositata il 21 settembre 2023 - Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio,…
- INPS - Messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023 - Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici - Fasce orarie di reperibilità
- INPS - Circolare 23 settembre 2020, n. 106 - Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune - Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…