La Corte di Cassazione con la sentenza n. 64 del 4 gennaio 2017 intervenendo in tema di licenziamenti ha affermato che è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che è risultato ripetutamente assente alle visite fiscali di controllo nonostante l’effettività della malattia qualora lo stesso non adempie all’obbligo di comunicare preventivamente le assenze alla visita fiscale, per consentire all’azienda di controllare, tramite l’Inps, l’effettività della sua malattia.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha definito legittimo il licenziamento del dipendente risultato assente per tre volte alle visite fiscali per malattia nel corso di due mesi senza addurre valide giustificazioni e senza aver comunicato preventivamente l’assenza dal domicilio.
Per i giudici di legittimità il licenziamento è valido anche se un sanitario dell’INPS abbia confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
La Suprema Corte ha motivato la decisione precisando che:
“La permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo di fatto impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento, sia nei confronti dell’istituto previdenziale, sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione”.
Nella fattispecie esaminata dai giudici del palazzaccio, il comportamento del dipendente, che aveva un incarico dirigenziale, aveva inciso in modo definitivo sul rapporto di fiduciario ed i fatti addebitatogli costituivano una grave negligenza ed erano la riprova del disinteresse dimostrato per le esigenze datoriali.
Il dipendente ben può assentarsi negli orari diversi da quelli previsti dalla visita fiscale. Ciononostante l’uscita non potrà pregiudicare il recupero delle energie e il conseguente rientro al lavoro: pertanto, in sede di controversia tra datore e lavoratore, bisognerà dimostrare che l’uscita o le uscite da casa non abbiano ritardato la guarigione, altrimenti il dipendente potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari (ad esempio il lavoratore assente per lombosciatalgia sorpreso a sollevare pesi in giardino).
L’abitazione non costituisca un luogo di forzata permanenza per il lavoratore in malattia, in materia anche la sentenza n. 21/2008 della Corte di Cassazione (sez. giurisdizionale per la regione Trentino Alto-Adige) la quale ha precisato che, una volta andato via il medico fiscale, il dipendente non ha più l’obbligo di reperibilità e ha possibilità di assentarsi dalla propria dimora, purché ovviamente in tal modo non comprometta la propria guarigione, in quanto ha un dovere giuridico di non prolungare i tempi di recupero e di rientro al lavoro.
Nel caso esaminato dalla Corte, il lavoratore, uscito subito dopo il controllo fiscale, era stato per questo sanzionato dall’Inps e dal datore di lavoro. Tuttavia, per gli Ermellini, il dipendente ha libertà di movimento a seguito della visita del medico fiscale, altrimenti gli sarebbe imposto un forzato riposo quotidiano che potrebbe non essere né utile né compatibile con alcune malattie la cui cura non sarebbe pregiudicata dall’allontanamento da casa (ad esempio un braccio ingessato o in caso di asma allergica).
Gli assenti per malattia possono dunque uscire di casa dopo la visita del medico fiscale, poichè l’obbligo di reperibilità vale sino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. Assume carattere “eccezionale”, infatti, la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità. Il lavoratore rimane però “sotto osservazione”, non potendo comunque porre in essere attività che possano pregiudicare la sua guarigione.