La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 1844 depositata il 17 gennaio 2024, intervenendo in tema di licenziamenti collettivi, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo”, non contemplandosi, tra i parametri dell’art. 5, legge n. 223 del 1991, “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la regola legale all’esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” (v. Cass. n. 17177 del 2013; Cass. n. 32387 del 2019; da ultimo, v. Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023). …”
La vicenda ha riguardato un dipendente di una società a responsabilità limitata, in concordato preventivo, a cui veniva notificato il licenziamento collettivo. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito aveva dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo intimato al lavoratore e ne ordinava la reintegra nel posto di lavoro, condannando l’azienda a risarcire i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso alla reintegra in applicazione dell’art. 18, comma 4 della legge n. 300 del 1970. La società datrice di lavoro avverso la decisione dei giudici di prime cure proponeva appello. La Corte Territoriale respingeva, il reclamo proposto dalla datrice di lavoro, in quanto veniva accertato l’illegittimità del licenziamento in considerazione della immotivata limitazione della platea dei dipendenti alla sede aziendale di L’Aquila, a fronte di una motivazione del tutto standardizzata della comunicazione di avvio della procedura di mobilità, incentrata esclusivamente sulla dislocazione geografica del personale, essendo, invece, emerso che presso la sede di L’Aquila erano presenti professionalità del tutto comparabili a quelle presenti nelle altre sedi della società. La società, avverso la decisione della Corte di Appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.
I giudici di legittimità rigettavano il ricorso della società.
Il Supremo consesso ribadiva quanto affermato in precedenza che “… in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, che – ferma la regola generale di cui al primo comma dell’art. 5, legge n. 223 del 1991, secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011).
Il datore di lavoro ben può circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicare nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. n. 4678 del 2015). Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 4678 cit., Cass. n. 22178 del 2018, Cass. n. 12040 del 2021). …”
Inoltre, i giudici di piazza Cavour, in ordine alla possibilità di limitare i licenziamenti ad un unica sede o unità produttiva ribadiscono che “… La delimitazione della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata – come anche recentemente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 981 del 2020, Cass. n. 14800 del 2019) – agli elementi acquisiti in sede di esame congiunto, non potendo rappresentare l’effetto dell’unilaterale determinazione del datore di lavoro, ma dovendo essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale adeguatamente esposte nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, onde consentire alle OO.SS. di verificare il nesso fra le ragioni che determinano l’esubero di personale e le unità lavorative che l’azienda intenda concretamente espellere (ex plurimis Cass. n. 32387 del 2019, Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 22825 del 2009; Cass. n. 880 del 2013).
I giudici della Suprema Corte, in ordine alla violazione del criterio di scelta e delle relative conseguenze, hanno riaffermato che “… Ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, infatti, è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991, ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (sin da Cass. n. 8474 del 2005 e, più di recente, Cass. n. 15953 del 2021; Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. nn. 2429 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del 2011), ma anche che gli addetti prescelti non svolgessero mansioni fungibili con quelle di dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi (cfr., tra le altre, Cass. n. 13783 del 2006; Cass. n. 203 del 2015; Cass. n. 15953 del 2021).
[…] ha più volte ribadito che “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970” (v. Cass. n. 18847 del 2016; Cass. n. 20502 del 2018; da ultimo, Cass. n. 1245 del 2022 e Cass. n. 410 del 2023). …”
Infine nella sentenza in commento viene evidenziato, in ordine agli effetti della violazione delle procedure di cui al comma 12 art. 4, che l’interpretazione costantemente ribadita dalla S.C. “… (Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018) ha interpretato il comma 3 dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, l n. 92 del 2012, distinguendo il “caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12”, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, dal “caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1”, per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell’art. 4 della l. n. 223 del 1991 costituisce “violazione delle procedure”, il diverso “caso di violazione dei criteri di scelta” si ha non nell’ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive. …”