La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 24990 depositata il 6 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento collettivi ha statuito la legittimità della procedura di mobilità che si risolve nella soppressione di un reparto dell’azienda, con esternalizzazione del servizio gestito da una società economicamente collegata al datore ed ha chiarito che he la comunicazione di avvio della procedura collettiva ha piena validità, a nulla rilevando l’assunzione successiva di lavoratori di pari qualifica a quelli posti in mobilità, in quanto detta comunicazione non può prevedere le esigenze future che determinano un ampliamento degli organici, né deve motivare l’impossibilità del ricorso ai contratti di solidarietà.
Nella circostanza in cui sia disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità può essere effettuata avendo riguardo soltanto ai lavoratori addetti al settore o al ramo interessato dalla chiusura e non a quelli addetti all’intero complesso organizzativo e produttivo, qualora si accerti che questa riguardi effettivamente in via esclusiva detto settore o ramo d’azienda.
La vicenda ha riguardato i dipendenti di un ramo d’azienda che la cui attività la società aveva deciso di esternalizzare ed aveva avviato con la relativa comunicazione la procedura di mobilità. Uno dei dipendenti della società impugno il provvedimento di licenziamento inanzi al Tribunale, in veste di giudice di lavoro, che respingeva la domanda del lavoratore. Il dipendente impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello. I giudici territoriali rigettavano il gravame proposto dal un lavoratore.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su undici motivi e illustrato con memoria.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso del dipendente.
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