I giudici di legittimità con la sentenza n. 25201 del 01 dicembre 2016 hanno statuito la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è condizionata dalla necessità di fronteggiare un andamento economico negativo o di rientrare da spese notevoli di carattere straordinario, potendo il riassetto aziendale essere stato legittimamente determinato dall’obiettivo di salvaguardare la competitività nel settore in cui l’impresa opera.
Per gli Ermellini risulta legittimo il recesso del datore di lavoro giustificato con l’esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando, prescindendo se alla base del provvedimento vi debba essere una congiuntura sfavorevole e non meramente contingente, tale da influenzare negativamente la normale attività produttiva. Nella fattispecie era stato licenziato il direttore operativo di un’impresa, che aveva effettivamente soppresso la posizione per eliminare un anello della catena di comando e di assicurarsi, quindi, una gestione aziendale più snella. In appello il licenziamento era stato ritenuto illegittimo, in quanto era onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione che il riassetto produttivo era stato perseguito con lo scopo di fronteggiare una situazione sfavorevole e non meramente contingente o, in alternativa, per sostenere notevoli spese di carattere straordinario.
La Suprema Corte ha statuito, contrariamente ai giudici di merito, che la preesistenza di una crisi economico-finanziaria o di un altro dato fortemente negativo, tale da condizionare la prosecuzione dell’attività aziendale, non costituisce una precondizione a cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo debba essere ancorato.
Nella sentenza in commento vengono ricordate precedenti pronunce che consolidano l’orientamento per cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere giustificato dalla necessità di fronteggiare situazioni sfavorevoli, ma dà tuttavia atto anche di un secondo orientamento, secondo cui le ragioni produttive ex articolo 3 della legge 604/66 alla base del licenziamento presuppongono una riorganizzazione o una ristrutturazione aziendale, ma non sono strettamente collegate ad una finalità che sia diretta a limitare gli effetti di una crisi economico-finanziaria.
I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato quest’ultimo indirizzo ed evidenzia che le ragioni inerenti all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro possono essere le più disparate, senza che le si possa ridurre a quelle che presuppongono la necessità di fronteggiare situazioni sfavorevoli. Un’interpretazione di segno contrario, aggiungono i giudici di legittimità, si pone in contrasto con il precetto costituzionale che tutela l’iniziativa economica e la libertà di impresa, la cui autonomia finisce per essere irrimediabilmente compressa nel caso in cui la decisione datoriale di ridurre l’organico debba sottostare alla preesistenza di una crisi aziendale o a una condizione sfavorevole di mercato.
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