La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 23063 depositata il 10 ottobre 2013 ha stabilito che non è sindacabile la congruità della scelta imprenditoriale che abbia comportato la scomparsa del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato. Non è del resto necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, potendo esse anche essere solo diversamente ripartite ed attribuite ad altri lavoratori . Per questi motivi il licenziamento per giustificato motivo per la soppressione del posto di lavoro è legittimo.
La vicenda ha visto protagonista una società che ha causa della crisi vede calare drasticamente gli utili e, pertanto, decide di licenziare per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto a causa della crisi) il lavoratore, che si che era già stato spostato da un reparto all’altro, ripartendone le mansioni sui colleghi: impossibile tentare il repechage, in quanto l’altro stabilimento dell’azienda è al completo e nello stabilimento ove lavora non può essere ricollocato nel reparto dal quale era già stato allontanato. Il lavoratore però è in malattia e avanza ricorso sulla decisione dell’azienda.
Il Tribunale a cui si era rivolto il dipendente chiedendo che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento. Il giudice di prime cure ritenne infondata l’eccezione di ‘repechage’ presso lo stabilimento di B., dove l’organico era completo e stabile da molti anni, o presso l’ufficio spedizioni dal quale era stato già spostato a seguito di lamentele. Ritenne invece non provati i fatti posti a fondamento della contestazione cui fece seguito il licenziamento per giusta causa.
Avverso tale decisione il lavoratore presentava ricorso alla Corte di Appello. Il giudice di legittimità accoglieva solo parzialmente il gravame, condannando la società a corrispondere all’appellante la retribuzione dovuta dal 7 al 17 luglio 2008.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il lavoratore, affidato a due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il corso