Gli Emellini con la sentenza n. 24803 del 05 dicembre 2016 intervine sui licenziamenti per crisi aziendali occupandosi dei casi in cui i licenziamenti siano illegittimi. Infatti di legittimutà hanno statuito che “è giurisprudenza di questa Corte che in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (…) il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro (…). Ai fini di cui trattasi è, quindi, sufficiente e necessario accertare l’effettività della addotta riorganizzazione non essendo consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo”
Licenziamento disciplinare
A seconda poi della gravità del comportamento illecito o colpevole posto in essere dal dipendente, il licenziamento disciplinare può essere, a sua volta:
- per giusta causa: si tratta dei casi più gravi, ossia di condotte talmente lesive della fiducia del datore di lavoro da non consentire la prosecuzione del rapporto neanche per un giorno (si pensi al furto in azienda, alla falsità dei certificati medici, alla timbratura del badge delegata al collega, ecc.). In tal caso il licenziamento avviene “in tronco”, ossia senza neanche il preavviso. Sin dal giorno successivo alla consegna della lettera di licenziamento, il dipendente non deve più recarsi sul posto di lavoro, né gli viene pagata l’indennità di mancato preavviso;
- per giustificato motivo soggettivo: vi rientrano i casi meno gravi, che quindi richiedono il preavviso (secondo i tempi dettati dal contratto collettivo). Il datore può rinunciare al preavviso, ordinando al dipendente di non presentarsi più in azienda, ma con l’ultima busta paga dovrà anche pagargli l’indennità.
Se dovesse risultare, dietro ricorso del dipendente, che il fatto a lui contestato non è mai avvenuto o non è avvenuto secondo modalità lamentate dall’azienda, al dipendente spetta la reintegra sul posto di lavoro.
Licenziamento per ragioni aziendali
Le ragioni che consentono il licenziamento per giustificato motivo oggettivo possono essere legate al
- riassetto della produzione, ossia a una migliore e più efficiente distribuzione del personale, anche al fine di tagliare i costi di produzione
- oppure a una crisi aziendale che, comportando una riduzione drastica dei ricavi, obblighi il datore a disfarsi di uno o più dipendenti.
Per entrambe le tipologie di licenziamento l’azienda ha l’obbligo di dimostrare:
- non solo il fatto in sé, ossia la necessità del licenziamento per salvare il reparto o l’intera produzione dalla crisi o, semplicemente, per ottenere una migliore allocazione delle risorse ed evitare gli sperperi (si tratta, cioè, della legittima finalità di disporre di un nuovo assetto organizzativo per una più economica gestione dell’impresa);
- ma anche l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni (anche più basse di quelle prima svolte) onde salvargli comunque il posto (è quello che, comunemente, viene chiamato obbligo di repechage o ripescaggio).
In ogni caso, nel licenziamento per motivo oggettivo le ragioni addotte dal datore devono essere specifiche e dimostrabili in maniera convincente. Se il dipendente dovesse contestare la fondatezza di tali ragioni, spetterebbe al giudice – chiamato a decidere sul ricorso presentato dal lavoratore – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore.
Ad esempio, sarebbe illegittimo il licenziamento del dipendente se il fatturato dell’azienda resti invariato o se la stessa, dopo pochi mesi dal licenziamento del dipendente, ne assuma un altro a svolgere le medesime funzioni o lo impieghi, comunque, nello stesso reparto (ben avrebbe potuto, infatti, impiegare il primo in tali mansioni, se corrispondenti alle sue capacità).
Inoltre, nel caso di soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore licenziato, è necessario che la stessa sia stabile e non temporanea. La situazione di crisi economica deve essere «comprovata», ossia dimostrabile con i bilanci. Se i documenti contabili non dovessero evidenziare alcun calo delle entrate il licenziamento sarebbe illegittimo.
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