La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15204 depositata il 20 giugno 2017 intervenendo in tema di licenziamento di un dirigente ha affermato che le tutele contenute nell’articolo 7 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), relative alla contestazione disciplinare e la risposta del lavoratore entro 5 giorni, si applicano anche ai dirigenti.
La vicenda ha riguardato un dirigente di una società che ricopriva il ruolo di direttore a cui era stato intimato il licenziamento. Il dirigente impugnava il provvedimento di espulsione della società nei suoi confronti rivolgendosi al Tribunale, quale giudice del lavoro, che dichiarava illegittimo il licenziamento intimato al dirigente senza previa contestazione disciplinare, con la condanna di parte convenuta al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e di quella dell’indennità supplementare. Il datore di lavoro impugnava la decisione di prime cure proponendo ricorso alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado confermarono la sentenza impugnata. In particolare i giudici distrettuali hanno ritenuto la natura disciplinare dell’opposto recesso, ne confermava l’invalidità, poiché comminato in violazione della garanzia della previa contestazione ex art. 7 L. n. 300/ 1970, quale norma di generale applicazione anche ai dirigenti, senza tuttavia reintegrazione nel posto di lavoro, licenziamento ad ogni modo ritenuto ingiustificato.
Avverso la decisione di secondo grado il datore di lavoro proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso.
I giudici di legittimità hanno confermato il principio di diritto affermato dalle “Sezioni unite del 2007, cfr. altresì Cass. lav. n. 897 del 17/01/2011, la quale confermava, in particolare, che le garanzie procedimentali dettate dal più volte citato art. 7 devono trovare applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente – a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell’impresa, ed anche nel caso in cui il dirigente sia stato dequalificato – sia se il datore di lavoro addebiti al dirigente stesso un comportamento negligente, o, in senso lato, colpevole, sia se a base del detto recesso ponga, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia. Dalla violazione di dette garanzie, che si traduceva in una non valutabilità delle condotte causative del recesso, ne scaturiva l’applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, ovvero in mancanza di una specifica disciplina, ai criteri di cui all’art. 2099, secondo comma, cod. civ..; ove, peraltro, si trattasse di c.d. pseudo-dirigente, all’applicazione delle garanzie previste dall’art. 7 dovevano seguire le conseguenze previste, secondo le norme ordinarie, per qualsiasi lavoratore subordinato. Conforme Cass. lav. n. 5175 del 16/03/2015.
Cfr., peraltro, anche Cass. lav. n. 5962 – 11/03/2013, che ha escluso la possibilità di “prospective overruling” in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente alla succitata pronuncia di Cass., S.U., 30 marzo 2007 n. 7880, osservando che la Corte si era limitata a comporre un contrasto giurisprudenziale. Ed in proposito Cass. lav. n. 28967 del 27/12/2011 neppure ha ipotizzato un caso di “prospective overruling” in relazione al mutamento della giurisprudenza riguardo alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, non essendo queste equiparabili a regole processuali, finalizzate non già all’esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all’interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso).”
Pertanto, in caso di licenziamento del dirigente per motivi disciplinari, è necessario rispettare il procedimento previsto dallo statuto dei lavoratori.
Quindi alla luce delle motivazioni della sentenza in commento it tema di lavoro dirigenziale, la peculiare posizione del dirigente ed il relativo vincolo di fiducia che si instaura con l’azienda rendono applicabili le garanzie procedimentali previste dalla legge a tutti gli altri dipendenti nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato dal datore di lavoro per un comportamento negligente o colpevole o, ancora, per condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto fiduciario tra le parti. L’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori è infatti considerato dalla giurisprudenza espressione di una generale e fondamentale garanzia a tutela di tutte le ipotesi di licenziamento disciplinare.
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