La Corte di Cassazione sez. lavoro con sentenza n. 23365 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l’azienda di un parente, se l’attività non pregiudica la guarigione. Pertanto a dire della Corte la prestazione del lavoratore in malattia risulta contrassegnata dalla sporadicità e occasionalità che rappresentano dei presupposti compatibili con la patologia sofferta oltrechè inidonei a ledere quei principi di correttezza e buona fede indispensabili alla tenuta del rapporto di lavoro principale.
La vicenda ha riguardato un dipendente che era assente per malattia e trovato a lavorare presso (per tre giorni non interi) presso l’agenzia immobiliare di un congiunto e nei cui confronti veniva iniziato la procedura disciplinare. L’episodio era emerso dal rapporto investigativo di una società privata. Al termine della procedura disciplinare l’azienda applicava la sanzione massima, comunicando al dipendente il suo licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento inanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Il datore di lavoro avversa la decisione del giudice di primo grado ricorreva alla Corte di Appello, la quale confermava la sentenza di primo grado. La Corte Territoriale ritiene che la contestazione fosse generica in quanto non offriva elementi precisi circa i fatti contestati e posti a base del licenziamento, non essendo stato specificato il numero di volte in cui l’appellato era stato visto lavorare.
La parte soccombente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basando il ricorso su tre doglianze.
Per gli Ermellini i motivi sono infondati e pertanto viene rigettato il ricorso. Nelle motivazioni della sentenza si legge, secondo i giudici della Suprema Corte, che le contestazioni del datore di lavoro risultano alquanto generiche e la “occasionalità e sporadicità” dell’attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso e dunque tale da non violare i canoni di correttezza e buona fede. Pertanto non può incide sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando gli obblighi di correttezza e buona fede. Infatti, “lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO GIUSTIZIA - Decreto ministeriale 25 maggio 2020 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, presso l'Ufficio del giudice di pace di Eboli,…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 - Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7247 - Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ.,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 giugno 2019, n. 16173 - Quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata ) perché il nesso eziologico tra i due…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 ottobre 2020, n. 22063 - In caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità…
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, sentenza n. 3856 depositata il 17 aprile 2023 - Il subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…