La Corte di Cassazione sez. lavoro con sentenza n. 23365 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l’azienda di un parente, se l’attività non pregiudica la guarigione. Pertanto a dire della Corte la prestazione del lavoratore in malattia risulta contrassegnata dalla sporadicità e occasionalità che rappresentano dei presupposti compatibili con la patologia sofferta oltrechè inidonei a ledere quei principi di correttezza e buona fede indispensabili alla tenuta del rapporto di lavoro principale.
La vicenda ha riguardato un dipendente che era assente per malattia e trovato a lavorare presso (per tre giorni non interi) presso l’agenzia immobiliare di un congiunto e nei cui confronti veniva iniziato la procedura disciplinare. L’episodio era emerso dal rapporto investigativo di una società privata. Al termine della procedura disciplinare l’azienda applicava la sanzione massima, comunicando al dipendente il suo licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento inanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, che dichiarava l’illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.
Il datore di lavoro avversa la decisione del giudice di primo grado ricorreva alla Corte di Appello, la quale confermava la sentenza di primo grado. La Corte Territoriale ritiene che la contestazione fosse generica in quanto non offriva elementi precisi circa i fatti contestati e posti a base del licenziamento, non essendo stato specificato il numero di volte in cui l’appellato era stato visto lavorare.
La parte soccombente ricorre alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza basando il ricorso su tre doglianze.
Per gli Ermellini i motivi sono infondati e pertanto viene rigettato il ricorso. Nelle motivazioni della sentenza si legge, secondo i giudici della Suprema Corte, che le contestazioni del datore di lavoro risultano alquanto generiche e la “occasionalità e sporadicità” dell’attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso e dunque tale da non violare i canoni di correttezza e buona fede. Pertanto non può incide sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando gli obblighi di correttezza e buona fede. Infatti, “lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.”.