La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20908 depositata il 12 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamenti ha stabilito il principio secondo cui rientra tra i doveri a carico del dirigente (nella specie direttore tecnico del settore produttivo) quello di vigilanza del rispetto delle procedure e degli adempimenti prescritti nelle fasi di lavorazione. La violazione di tale obbligo di vigilanza costituisce grave inadempimento del lavoratore, tale da minare il vincolo fiduciario nel rapporto di lavoro e costituire giusta causa di licenziamento.
Pertanto il principio statuito dalla Corte della legittimità del provvedimento di licenziamento di un dirigente, basato sulla circostanza, che non vigila secondo le direttive della società. L’inosservanza delle procedure e degli adempimenti prescritti dall’azienda lede il vincolo fiduciario necessario per lo svolgimento del rapporto.
La vicenda ha avuto origine con la comunicazione, al dirigente con funzioni direttive, del licenziamento per giusta causa e giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla società. Il tutto era scaturito da una ispezione ministeriale effettuata nell’officina farmaceutica di cui il G. era direttore erano state rilevate “carenze nelle condizioni igieniche dei locali, irregolarità nel sistema di stoccaggio, irregolarità nella produzione dovute a deficienze strutturali, igieniche e di manutenzione”.
Il dipendente provvedeva ad impugnare il licenziamento inanzi al Tribunale in veste di giudice del lavoro. Il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda, annullava il licenziamento e disponeva il reintegro nel posto di lavoro con condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento. Inoltre veniva rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla società.
La società proponeva avverso la decisione del giudice di primo grado ricorso alla Corte di Appello. I giudici della Corte Territoriale riformarono la sentenza del Tribunale rigettando la domanda del dipendente. La Corte territoriale – premesso che era incontestato l’inquadramento del G. quale dirigente – riteneva che la qualifica dirigenziale attribuita al predetto corrispondeva alla sua effettiva posizione nell’ambito aziendale e perché direttore tecnico dell’officina farmaceutica, settore di rilevante importanza per l’attività imprenditoriale di produzione di farmaci svolta dalla società, e per le responsabilità previste per detto incarico dal d.Lgs. n. 178/1991 nonché per la circostanza che a lui si riportassero altri tre dipendenti con la qualifica di quadro. Evidenziava, altresì, la Corte che l’attività svolta dal G., quale capo dell’officina di produzione farmaci, fosse strettamente correlata e diretta alla realizzazione degli obiettivi imprenditoriali precisando che non poteva giungersi e differenti conclusioni – come, invece, affermato nell’impugnata sentenza – sulla base della mancanza del potere di spesa il quale oltre a non essere considerato nella norma contrattuale, ben poteva essere riservato agli organi societari.
I giudici della Corte di Appello rilevavano che gli addebiti mossi al dirigente erano numerosi e gravi che in considerazione del ruolo ricoperto ledevano irreversibilmente il vincolo fiduciario necessario per lo svolgimento del rapporto, in considerazione della sua elevata qualifica professionale e della posizione di responsabilità rivestita nell’azienda.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il G. affidato a tre motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondati i motivi del ricorrente e quindi rigettato il ricorso. I giudici di legittimità, pertanto, hanno ritenuto corrette le motivazioni e la decisione della Corte di Appello.
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