Licenziamento disciplinare e principio dell’immediatezza della contestazione – Cassazione sez. lavoro 27/12/2012 n. 16471

In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione, che trova fondamento nell’art. 7 legge 300 del 20 maggio 1970, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento  del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e , dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare  il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità  ai canoni di correttezza e buona fede – sulla mancanza di connotazione disciplinari del fatto incriminabile, con la conseguenza che,  ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all’esercizio del relativo potere  e all’invalidità della sanzione irrogata. Né può ritenersi che l’applicazione in senso relativo del principio di immediatezza possa svuotare di efficacia il principio medesimo, dovendosi reputare che,  tra l’interesse del datore di lavoro a prolungare le indagini in assenza di obbiettiva  ragione e il diritto del lavoratore ad una pronta ed effettiva difesa, prevalga la posizione di quest’ultimo, tutelato ex lege, senza che abbia valore giustificativo, a tal fine, la complessità dell’organizzazione aziendale.