Licenziamento disciplinare ed obbligo di comunicare i motivi – Cassazione sez. lavoro 14/08/2012 n. 14483
Con la predette sentenza la Corte si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore che lamentava la mancata comunicazione dei motivi nella comunicazione del licenziamento disciplinare e sulla mancata affissione del codice disciplinare. La corte respinge entrambe le richieste considerandole infondate. Infatti la corte in merito alla prima doglianza afferma che l’obbligo per il datore di lavoro di portare a conoscenza le motivazioni solo nel caso queste non siano a conoscenza del dipendente, nella fattispecie il licenziamento era la conseguenza di un procedimento di contestazione disciplinare con cui era stato addebitato l’allontanamento dal luogo di lavoro per trenta minuti e il mancato adempimento della prestazione il giorno successivo per tre ore. Pertanto i motivi del recesso ben potevano essere allegati attraverso un richiamo alla contestazione disciplinare. (vedi anche Cass.454/2003 e 190/2004)
In merito all’onere di pubblicità la suprema corte stabilisce che nell’ambito di un licenziamento disciplinare non occorre l’affissione del codice disciplinare allorché la sanzione sia comminata in relazione a mancanze che integrano l’omissione dei doveri basilari del prestatore di lavoro e cioè non abbandonare il luogo di lavoro e il puntuale svolgimento dei compiti assegnati. (vedi anche Cassazione 19306/2004: Cass. 21378/2004; Cass. 12500/2003; Cass. 11108/2002)