La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20130 depositata il 17 agosto 2017 è stata chiamata ad intervenire in tema di licenziamento disciplinare ed ha affermato che ai fini della legittimità di un licenziamento disciplinare occorre valutare la proporzionalità della misura sanzionatoria, rispetto agli addebiti, valutando sia il profilo oggettivo che quello soggettivo riferito alla complessiva condotta del lavoratore. Per quel che concerne tale ultimo profilo la Suprema Corte afferma che l’esame deve considerare anche il profilo psicologico della condotta contestata: “il tutto per accertare l’esistenza di colpa o dolo”.

La vicenda ha riguardato un professore d’orchestra, il quale più volte si era sottratto alla procedura della verifica artistica presentando certificati medici. A seguito del predetto comportamento la Fondazione, datrice di lavoro, instaurava la procedura di contestazione disciplinare al termine della quale comunicava la lavoratore il provvedimento di licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che accoglieva parzialmente le doglianze del ricorrente. Il giudice del lavoro condannava la datrice di lavoro al pagamento del risarcimento del danno per illegittimo demansionamento, mentre respingeva la richiesta di nullità del provvedimento di licenziamento. Il dipendente impugnava la decisione di primo grado avanti la Corte di Appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata  ed ha confermato la legittimità del licenziamento sul rilievo che la condotta poco ‘collaborativa.

Avverso la decisione dei giudici distrettuali il lavoratore proponeva ricorso in cassazione fondato su quattordici motivi.

Gli Ermellini ritengono accoglibili solo il nono e decimo affermando che “la sentenza impugnata, con riguardo alla verifica dell’indispensabile elemento soggettivo nelle condotte addebitate, appare inadeguata a sorreggere, secondo criteri di congruità e logicità, l’affermazione di proporzionalità della sanzione espulsiva. In primo luogo, la motivazione del giudice di appello risulta carente in quanto non chiarisce da quali elementi desume, in contrasto con il dato testuale della lettera di contestazione, che fa riferimento alla ingiustificata, costante, assenza dal servizio dal settembre 2014, «salvo sporadiche certificazioni », che la doglianza della Fondazione «non investe le modalità di comunicazione delle assenze dalle audizioni di verifica o la mancanza di giustificazione della costante assenza dal servizio a far data dal settembre 2004, quanto il dato obiettivo della impossibilità di verificare la idoneità artistica del P. riconducibile ad un comportamento “non collaborativo” dello stesso orchestrale come evidenziato dalla omessa comunicazione dell’assenza all’audizione del 7 luglio 2005». In secondo luogo, la motivazione appare contraddittoria laddove viene imputata al P. la responsabilità delle condotte oggetto di contestazione, pur in presenza di documentazione medica giustificativa della mancata presentazione alle date fissate per l’espletamento della verifica artistica e senza adeguato vaglio della incidenza, sulle assenze contestate e non coperte da documentazione medica, del provvedimento datoriale del marzo 2004 con il quale il P. era stato escluso dall’attività del complesso orchestrale. “