La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14880 del 13 giugno 2013 interviene in materia di licenziamento statuendo l’illegittimità del provvedimento espulsivo, qualora lo stesso sia fondato su una contestazione disciplinare, che non puntualizza con precisione la presunta scorrettezza compiuta dal lavoratore.
In particolare gli Ermellini hanno chiarito, ribadendo l’orientamento consolidato della setta Corte, che la mancata specificità della contestazione dell’addebito al lavoratore non giustifica il recesso del datore, a nulla rilevando l’esistenza in azienda di una regola generale che vieta i comportamenti contestati al dipendente
La previa ed immediata contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà. L’accertamento relativo alla sussistenza di tale requisito costituisce, tuttavia, oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e di congruità delle ragioni esposte dal giudice del merito (ex multis, Cass. 6 maggio 2011, n. 10015; Cass. 30 marzo 2006, n. 7546; Cass. 16 dicembre 1988, n. 6877).
La vicenda ha visto protagonista un dipendente comunale a cui era stato contestato una illecito comportamento sanzionabile in base alle norme Contrattuali. Il Comune, datore di lavoro, invia la lettera di contestazione disciplinare il cui contenuto, come affermato dai giudici della Corte di Appello, hanno rilevato come la presunta scorrettezza da cui è sorta tutta la vicenda non fosse stata nemmeno contestata, ma “del tutto tardivamente ripresa come motivazione essenziale dell’atto con cui è stata inflitta la sanzione”. La Corte territoriale prosegue rilevando che in nessuna delle contestazioni si è fatto riferimento a eventi specifici, e che, di conseguenza, considerato come “nella lettura delle contestazioni disciplinari non è consentito proceder per tentativi, scandagliando le possibili intenzioni di chi ha redatto l’atto”.