La Cassazione con la sentenza n. 10553 del 07 maggio 2013 ha esaminato e deciso sulla vicenda che ha visto in contrapposizione un lavoratore subordinato, licenziato a seguito di procedura disciplinare per aver violato gli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il suo datore di lavoro.
La vicenda ha tratto origine dal fatto che il lavoratore dipendente il quale all’interno del magazzino dove si svolgevano i lavori appaltati alla I. s.r.l. dalla E. s.p.a. (nella fattispecie rifacimento della copertura con bitume della volta del magazzino) mentre si trovava su un ponteggio all’altezza di 15 metri senza aver agganciato al cavetto predisposto la cintura di sicurezza, pur indossata.
I Giudici di Appello ribaltano la sentenza di primo grado per cui il datore di lavoro ricorre ai giudici di legittimità.
Gli Ermellini nell’accogliere il ricorso del datore di lavoro analizzano l’eventuale giustificazione “del comportamento inadempiente del lavoratore, specie con riferimento all’ inosservanza delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro, deve quindi passare attraverso una comparazione tra il comportamento datoriale, cronologicamente anteriore, ed il successivo “adempimento” della prestazione con modalità non conformi a quelle indicate. In sostanza il requisito della buona fede previsto dall’art. 1460 comma 2 c.c. per la proposizione dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum sussiste quando tale rifiuto sia stato determinato non solo da un inadempimento grave, ma anche da motivi corrispondenti agli obblighi di correttezza che l’art. 1175 c.c. impone alle parti in relazione alla natura del contratto e alle finalità da questo perseguite (cfr. Cass. cit. ed ivi n. 4743/1998).”
Per cui laddove il lavoratore ha un comportamento inadempiente, specie con riferimento all’inosservanza delle misure di sicurezza predisposte dal datore di lavoro, è legittimo il licenziamento in tronco. Pertanto, il mancato o non completo adempimento da parte del lavoratore della prestazione secondo le modalità specificate dal datore di lavoro può trovare una sua giustificazione nell’ adozione da parte del datore di lavoro di misure inidonee a tutelare l’ integrità fisica del prestatore di lavoro (nella specie, è legittimo il licenziamento in tronco per il lavoratore che non aggancia la cintura di sicurezza in quanto è irrilevante che la condotta era finalizzata a un più efficiente svolgimento della prestazione perché comunque configura un’adempienza).
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