La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 18268 del 30 luglio 2013 interviene in tema di licenziamenti affermando che è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che viene sorpreso dai colleghi ispettori mentre dorme in servizio: il datore ha potere disciplinare e può usare i dipendenti per l’espletamento dei compiti di vigilanza sull’attività lavorativa.
Pertanto Perde dunque il posto la guardia giurata beccata dal servizio audit interno mentre schiaccia un pisolino durante il turno notturno di piantonamento fisso.
La sezione lavoro della Suprema corte, in linea con la Corte di Appello, ha ritenuto adeguata la decisione dei giudici di appello osservando che l’irrogazione della sanzione disciplinare competeva al datore di lavoro e non al questore, rilevando che il protocollo interno di qualità prevedeva che tutti i servizi erogati dalla società fossero sottoposti a ispezioni mensili senza preavviso e che l’accertamento ispettivo era stato compiuto da personale dell’istituto, nel rispetto degli articoli 2 e 3 dello statuto dei lavoratori. Al riguardo, si legge in sentenza che «la disciplina del rapporto di lavoro delle guardie dipendenti degli istituti di vigilanza privata è sottoposta a un duplice regime, di carattere privato per quanto riguarda la disciplina del rapporto di impiego, di carattere pubblicistico per quanto riguarda le prerogative di ordine pubblico alle stesse conferite. Pertanto, l’articolo 4 del Rdl 2144/36, per il quale è attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca del prefetto, deve essere interpretato nel senso che i poteri disciplinari del questore, nonostante la loro ampiezza, non escludono quelli propri del datore di lavoro, che sono limitati al più ristretto ambito della regolazione privatistica del rapporto di lavoro».
Per cui, alla luci di quanto sopra esposto, il datore di lavoro è legittimato all’irrogazione delle sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni delle modalità di espletamento della prestazione fissate dai regolamenti interni, dai contratti collettivi e da quelli individuali. Pertanto, venuto meno il rapporto fiduciario tra il datore e il lavoratore, la sanzione espulsiva è giustificata e al ricorrente non resta che pagare le spese processuali.
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