La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20436 del 11 ottobre 2016 ha statuito che nell’ipotesi in cui l’azienda decide di cessare determinate attività, chiudere un settore o una sede, o comunque di ridurre i costi della manodopera può sì licenziare il dipendente, ma prima deve dimostrare di non poterlo adibire a mansioni alternative compatibili con la qualifica da questi rivestita (principio – meglio conosciuto come obbligo di repechage, ossia di “ripescaggio”).
La soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente può dipendere da un effettivo riassetto organizzativo finalizzato alla riduzione dei costi. Tale riassetto non deve necessariamente essere finalizzato a combattere la crisi economica, a porre rimedio a una difficoltà di liquidità o a evitare un fallimento; anche la semplice intenzione di rendersi più competitivi sul mercato, distribuendo al meglio le risorse interne e riducendo gli sprechi, consente il licenziamento per riduzione del personale, detto anche licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Se è vero che il giudice non può entrare nelle scelte aziendali, sindacando la legittimità del licenziamento in ordine all’opportunità o meno di tagliare i costi del personale, il tribunale può tuttavia controllare quantomeno l’effettiva sussistenza del motivo addotto dall’azienda. Quindi, in caso di contestazione del licenziamento da parte del dipendente, spetta all’azienda dimostrare l’effettività delle ragioni che giustificano l’operazione di riassetto. Una prova che comunque può essere data anche mediante semplici indizi.
Non è tutto. Il datore di lavoro, se vuol vincere la causa contro l’ex dipendente, deve anche dimostrare, con riferimento all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio.
All’azienda, dunque, spettano due importanti prove che, se non fornite, consentiranno al dipendente di vincere la causa di impugnazione del licenziamento:
- dimostrare che il licenziamento è davvero avvenuto per ragioni di carattere produttivo-organizzativo
- dimostrare l’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito.
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