La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20436 del 11 ottobre 2016 ha statuito che nell’ipotesi in cui l’azienda decide di cessare determinate attività, chiudere un settore o una sede, o comunque di ridurre i costi della manodopera può sì licenziare il dipendente, ma prima deve dimostrare di non poterlo adibire a mansioni alternative compatibili con la qualifica da questi rivestita (principio – meglio conosciuto come obbligo di repechage, ossia di “ripescaggio”).
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