La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 20158 del 03 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento del dipendente di una casa di cura per anziani condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure al di fuori della struttura, per la rottura del vincolo di fiducia da parte del datore.
Il lavoratore ricevuta la lettera di licenziamento impugnava la stessa inanzi al Tribunale in qualità di giudice del lavoro che rigettava la domanda del ricorrente. Il lavoratore licenziato proponeva ricorso alla Corte di Appello. La Corte territoriale, rigettando il ricorso presentato, “osservava che il contratto collettivo (che prevedeva il licenziamento per giusta causa per detenzione per uso o spaccio di sostanza stupefacenti all’interno della struttura) offriva solo un elenco di condotte sanzionabili con il recesso per giusta causa a titolo meramente indicativo e non esaustivo come emergeva anche dallo stesso CCNL. I fatti addebitati, pur estranei all’ambiente ed alla prestazione di lavoro, erano talmente gravi da ledere il rapporto fiduciario, posto che il B. era stato condannato per il reato di spaccio di tre grammi di cocaina. Circa l’elemento della proporzionalità tra fatto commesso e sanzione irrogata i compiti svolti dal B. (pulizia, trasporto infermi , assistenza ai degenti) erano connessi direttamente all’attività dell’appellata e riguardanti essenzialmente la cura e l’assistenza degli anziani, sicché l’adibizione a tale compiti di persona condannata per spaccio presentava un incontestabile giudizio di disvalore ambientale.”
La parte soccombente ricorreva alla Corte Suprema che rigettava il ricorso presentato.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che “l’elencazione delle condotte legittimanti l’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa (ultimo capoverso dell’art. 41 Ccnl) ha valore puramente indicativo e certamente non tassativo laddove il fondamento del recesso possa essere individuato nella nozione legale di giusta causa e cioè in un comportamento di gravità tale da comportare la lesione del vincolo fiduciario tra le parti”.
Gli Ermellini trascrivono, inoltre, nella sentenza, “il sapere che un dipendente addetto a mansioni che si svolgono in un ambiente così particolare e delicato (riguardino o meno l’assistenza diretta agli anziani) è stato condannato per spaccio di cocaina non può che rompere il vincolo fiduciario tra le parti, apparendo connotato da un particolare disvalore ambientale … ed espone la stessa Casa di cura ad eventuali danni e ripercussioni potenzialmente molto negative, ove la circostanza venisse a conoscenza dei parenti di persone non in condizioni di autosufficienza”.
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