La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25310 depositata il 11 novembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito l’illegittimità del licenziamento collettivo avviato dal datore di lavoro separatamente per ogni centro operativo dell’impresa, considerando solo le esigenze tecnico-produttive ed organizzative del singolo stabilimento, nonostante la crisi colpisca l’intero complesso aziendale. Inoltre i giudici hanno chiarito che la mobilità ‘frazionata’ impedisce possibili trasferimenti dei lavoratori coinvolti, precisando che è possibile limitare la procedura di mobilità alla singola unità produttiva, qualora il datore di lavoro dimostri le ragioni che giustificano tale scelta.
La vicenda ha riguardato una società che aveva attivato distinte procedure di mobilità per le diverse unità produttive, così privando le organizzazioni sindacali della possibilità di avere un quadro di insieme dei problemi economici prospettati della società e, quindi, di elaborare piani di intervento generali e impedendo una diversa utilizzazione dei lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità (per esempio, attraverso l’offerta della possibilità di trasferimento in altre sedi della società, onde evitare la misura del licenziamento).
Il Tribunale, nella sua veste di giudice del lavoro, adito da un lavoratore posto in mobilità per violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi. Il Tribunale dichiarava la illegittimità del licenziamento per avere la società datrice di lavoro proceduto all’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità facendo riferimento alle esigenze tecnico produttive ed organizzative dei singoli centri operativi anziché a quelle dell’intero complesso aziendale. La società datrice di lavoro impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello i cui giudici rigettavano l’appello proposto.
Avverso la decisione del giudice di merito la società proponeva ricorso, basato su quattro motivi di doglianza, per la cassazione della sentenza dinanzi alla Corte Suprema.
Gli Ermellini, rigettano il ricorso del datore di lavoro, evidenziano che, con riguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ai fini della determinazione dell’ambito di attuazione del licenziamento e individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell’azienda, sicché non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione.
Alla luce del summenzionato principio, viene precisato che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
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