La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 3247 depositata il 5 febbraio 2024, intervenendo in tema di illegittimo recesso, ha statuito il segente principio secondo cui “… la tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art.18 comma 51 legge n. 300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non escluda il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società. …”
La vicenda ha riguardato un dipendente a cui, il datore di lavoro comunicava il proprio licenziamento. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione. Il Tribunale adito accoglieva le doglianze del dipendente dichiarava illegittimo il licenziamento. Avverso la decisione dei giudici di prime cure la società datrice di lavoro proponeva appello. La Corte territoriale accoglieva il motivo di reclamo della società datrice di lavoro e, diversamente dal primo giudice, ritenne sussistere il fatto addebitato e la sua rilevanza dal punto di vista disciplinare; tuttavia, alla luce dei fatti concreti, escludeva la proporzionalità della sanzione irrogata e la riconducibilità del comportamento commesso ad una previsione disciplinare lieve in relazione alle ipotesi tipiche previste dalle parti collettive per l’applicazione di una sanzione conservativa. La società datrice di lavoro avverso la decisione dei giudici di appello proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini rigettano il ricorso.
I giudici di legittimità riaffermano che “… salvo che ricorra una giusta causa, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato il recesso deve essere comunicato dal recedente rispettando il termine di preavviso fissato dalla legge, dai contratti collettivi o in difetto, dagli usi o secondo equità (art.2118 c.c.). Scopo del preavviso è quello di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell’estinzione prossima del rapporto, onde consentirgli di adoperarsi nella ricerca di una nuova occupazione (vedi ex plurimis Cass. 29/3/2010 n.7531).
Come bene evidenziato in dottrina, l’esigenza che soddisfa l’istituto del preavviso è che la parte che subisce il recesso non si trovi all’improvviso di fronte alla risoluzione del contratto, e, quindi, in caso di dimissioni, il datore di lavoro abbia il tempo di reperire un nuovo lavoratore e, in caso di licenziamento, il lavoratore non sia privato improvvisamente dei beni della vita che dal posto di lavoro derivano ed abbia tempo di reinserirsi in un rinnovato contesto lavorativo.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rimarcare come nella disciplina posta dall’art.2118 c.c. il preavviso abbia la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso.
Alla medesima funzione va ricondotta l’indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma per il caso di violazione del preavviso, in cui tale erogazione appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). …”
Pertanto per il Supremo consesso può affermarsi, in coerenza con gli enunciati principi, che “… la tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art.18 comma 51.300/70 modificato ex lege 28/6/2012 n.92, non escluda il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, né autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società. …”
Inoltre come precisato con la “… sentenza n. 22127 del 16/10/2006 “In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale – in forza dell’efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge – l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest’ultimo caso, l’indennità prevista dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l’uno intimato con preavviso e l’altro in tronco”.
In tale sentenza la Corte ha pure rilevato che “L’orientamento espresso con la sentenza n. 1404 dell’8 febbraio 2000 è stato convincentemente superato dalla Corte con le decisioni n. 13380 del 16 marzo/8 giugno 2006 e n. 13732 del 10 aprile/14 giugno 2006. È stato rilevato che “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale – in forza dell’efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge – l’indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest’ultimo caso, l’indennità prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 2 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l’uno intimato con preavviso e l’altro in tronco. …”
Pertanto per i giudici di piazza Cavour il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso ed il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco.
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