La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 22686 depositata il 22 luglio 2025, intervenendo in tema di aliunde perceptum (redditi che un lavoratore ha percepito nel periodo successivo al licenziamento), ha affermato il principio secondo cui nell’ambito del contratto a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/15, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi del co. 1 dell’art. 2 del medesimo decreto, con condanna del datore al risarcimento dei danni a norma del co. 2 dello stesso articolo, al lavoratore compete la misura minima risarcitoria delle cinque mensilità anche nel caso in cui abbia trovato alternativa occupazionale prima del decorso di cinque mesi, restando irrilevante l’aliunde perceptum (detraibile in generale dall’indennità risarcitoria complessiva) maturato nel detto periodo.

Il caso concreto

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte ha riguardato un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo da parte della datrice di lavoro, con applicazione del regime introdotto dal Job’s Act. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso del lavoratore. Quest’ultimo aveva proposto appello, ottenendo una decisione di segno opposto: la Corte territoriale aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale, condannando la datrice al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla decisione, detratto quanto percepito dal lavoratore nel frattempo (aliunde perceptum).

Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, dei quali la Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo, assorbendo gli altri.

I giudici di legittimità accolgono il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

La decisione

Gli Ermellini evidenziano che la stessa Suprema Corte “(Sez. L, Sentenza n. 3205 del 16/03/1992, Rv. 476288 – 01, e Sez. L, Sentenza n. 5645 del 15/12/1989, Rv. 464611 – 01, ha precisato in passato che l’”aliunde perceptum” dal lavoratore illegittimamente licenziato, di cui la prova è posta a carico del datore di lavoro e necessaria ai fini della riduzione dell’obbligo risarcitorio del medesimo, riguarda il danno eccedente la misura minima (pari a cinque mensilità di retribuzione) garantita dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale principio è senza dubbio  applicabile  anche  nell’ambito  del  licenziamento  orale disposto nel contratto a tutele crescenti di cui al d.lgs. 23/15, c.d. Job’s act.

Implicazioni pratiche della decisione

La pronuncia della Corte di Cassazione ha importanti implicazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo. Essa ribadisce che l’indennità minima prevista dagli artt. 3 e 2 del d.lgs. 23/2015 (ex articolo 32 della Legge n. 183/2010) è un diritto inderogabile del lavoratore, che non può essere ridotto in base alle somme percepite durante il periodo di disoccupazione. Pertanto l’aliunde percettum rileva solo nella misura in cui l’indennità riconosciuta superi la soglia minima, ma non può mai comprimere il diritto del lavoratore a ottenere almeno cinque mensilità.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20686/2025 della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a garantire l’effettività delle tutele risarcitorie nel nuovo regime dei licenziamenti. Il riconoscimento dell’inderogabilità della soglia minima di indennizzo rappresenta una garanzia fondamentale per il lavoratore, che non può essere penalizzato per aver cercato e trovato un nuovo impiego nel periodo immediatamente successivo al licenziamento.