Con la sentenza n. 27585 del 30 dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha statuito che la condotta reticente del lavoratore in sede di selezione per aver omesso di dichiarare, tra le precedenti esperienze lavorative, di essere stato licenziato per giusta causa non può essere considerata lesiva del rapporto di fiducia intercorrente con il datore di lavoro e non può dunque costituire giusta causa di licenziamento. Per cui la reticenza sul pregresso licenziamento disciplinare non è una condotta tanto grave da porte essere sanzionata con la perdita del nuovo lavoro.

In termini generali, perché l’omessa comunicazione di un precedente licenziamento possa giustificare il licenziamento richiede che la nuova azienda dimostri in quale misura, sul rapporto di lavoro, ha inciso detta bugia e per quale ragione essa, sapendo invece il passato del proprio dipendente, non lo avrebbe mai assunto.

La vicenda ha riguardato un lavoratore assunto da A.p.I. Spa veniva successivamente licenziato per aver omesso di indicare, nelle sue precedenti esperienze lavorative, altro rapporto di lavoro intercorso con altro datore di lavoro cessato per licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli. I giudici di merito dichiaravano illegittimo il licenziamento intimato dalla società.
Per i giudici di secondo grado la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto alla mancanza commessa dal lavoratore, in considerazione del rapporto comunque intercorso tra le parti e protrattosi per ben due anni, durante i quali egli non era mai stato sottoposto ad alcun provvedimento disciplinare. Pertanto l’informazione inesatta ed incompleta fornita dal lavoratore al momento dell’assunzione non era ritenuta tanto grave da comportare il licenziamento.
La società impugna la decisione della Corte di Appello con ricorso in Cassazione affermando che la gravità del comportamento doveva essere valutata al momento del suo compimento e non della successiva scoperta, aggiungendo l’irrilevanza del fatto che il lavoratore non aveva commesso altri illeciti disciplinari.

Gli Ermellini condividono le argomentazioni della Corte di assisi che al fine di stabilire se la lesione del rapporto fiduciario fosse avvenuta e fosse tale da giustificare la massima sanzione del licenziamento, ha ritenuto opportuno valutare il comportamento del lavoratore valorizzando la diligente e corretta condotta da esso tenuta nel corso del rapporto di lavoro protrattosi per ben due anni. Se infatti, al momento dell’assunzione, il comportamento contestato al lavoratore poteva assumere rilevanza sulla complessiva valutazione di affidabilità dell’azienda sul proprio dipendente, non può successivamente essere considerato lesivo – in maniera irrimediabile – della fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.

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