La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 21361 depositata il 18 settembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuta di eseguire un intervento d’urgenza mentre è smontante: la modalità di «flessibilizzazione» dell’orario consente di far fronte a esigenze impreviste anche con un travalicamento del termine di otto ore. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 21361 del 18 settembre 2013, ha respinto il ricorso di un vigilante contro la decisione della Corte d’appello di Firenze che ha legittimato il recesso comunicatogli dall’azienda per il rifiuto di intervento d’urgenza poco prima della fine del turno.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha precisato che si configura l’insubordinazione per cui il recesso del datore è giustificato in base alle disposizioni di legge e di contratto, che disciplinano l’orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, in particolare di quello di vigilanza, consentendo una flessibilizzazione dell’orario stesso per far fronte ad esigenze impreviste.
Infatti la vicenda ha riguardato un dipendente di un istituto di vigilanza che aveva detto “no” all’intervento richiesto dalla centrale operativa circa un allarme scattato poco prima della fine del suo turno di lavoro, violando così il disposto dell’articolo 75 del Ccnl che obbliga il personale smontante o già smontato a effettuare il servizio nel ricorso di condizioni oggettive che lo richiedano e ravvisando nella condotta quella insubordinazione che giustifica la risoluzione del rapporto.
Gli Ermellini hanno ritenuto legittimo il provvedimento espulsivo in base alle disposizioni di legge e di contratto che regolano l’orario di lavoro del personale addetto ai turni di notte, e in particolare di quello di vigilanza: «L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore nelle ventiquattro ore, è fatta salva, tuttavia, l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
La disposizione di cui sopra è ribadita dall’articolo 13 del d.lgs. 66/2003 e ha trovato piena attuazione nella contrattazione collettiva di settore (art. 71 del c.c.n.l. del personale degli istituti di vigilanza privata ratione temporis applicabile) nel quale, stante il ruolo ricoperto dalla vigilanza privata quale attività ausiliaria di prevenzione, sicurezza per la tutela del patrimonio pubblico e privato, con le conseguenti necessità di assicurare servizi caratterizzati da straordinarietà non programmabili al fine di evitare pericoli e/o danni ai beni da vigilare, è stato convenuto che in base all’art. 3 d.lgs. 66/2003 ai fini contrattuali l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e, tuttavia, si è precisato che tenuto conto delle obiettive necessità di organizzare i turni di lavoro in maniera da garantire la continuità nei servizi di tutela del patrimonio pubblico e privato affidato agli istituti di vigilanza». I giudici di legittimità hanno ancora affermato che «Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione, del lavoratore del turno montante, che dovrà avvenire entro due ore e mezza dal termine del normale orario giornaliero»: si tratta di una modalità di flessibilizzazione dell’orario che, ragionevolmente, consente il corretto avvicendamento nel servizio assicurando la presenza di personale per fare fronte a esigenze impreviste, e non rientranti nella normale organizzazione del lavoro, quale può essere concretamente qualificata la necessità di provvedere ad un intervento in prossimità della fine del turno di servizio con, solo eventuale, travalicamento del termine di otto ore. Ma non solo. Piazza Cavour ha anche rilevato le numerose e gravi sanzioni disciplinari inflitte nel biennio anteriore al licenziamento a conferma dell’ormai compromesso rapporto di fiducia. Al ricorrente, dunque, non resta che pagare 3 mila euro di spese.
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