La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 28426 depositata il 19 dicembre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore disabile qualora vi è prova che l’aggravamento della sua malattia non ha più consentito al datore di lavoro di impiegarlo nelle ordinarie mansioni o anche in mansioni differenti. Pertanto la tutela del lavoratore disabile non può compromettere le esigenze di produttività aziendali.
La vicenda ha riguardato un disabile assunto da una società in quanto rientrante tra le categorie protette ricevette dal datore la comunicazione di licenziamento per sopravvenuta inidoneità a svolgere la mansione per la quale era sempre stato impiegato nella struttura aziendale e della impossibilità di affidargli incarichi diversi. Il lavoratore impugnava il provvedimento di espulsione dinanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia del licenziamento oltre a condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno per demansionamento e per la sindrome depressiva causata dal licenziamento illegittimo. Il Tribunale dichiara l’inefficacia del licenziamento fino al termine della malattia e respingeva ogni altra richiesta.
Il lavoratore impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Corte di Appello che, però, confermava la decisione della sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure, il lavoratore per il tramite del suo difensore, proponeva ricorso, basato su ventitre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso depositato infondato. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni normalmente affidategli e l’impossibilità per l’azienda di fargli svolgere incarichi compatibili con le limitazioni indicate dal medico, costituiscono un giustificato motivo oggettivo del licenziamento.
Per i giudici del Palazzaccio, infine, al fine di scongiurare il licenziamento non rileva che il lavoratore appartenga alle categorie protette, aventi diritto per legge 68/1999 al collocamento obbligatorio, né che in azienda sia occupato un numero di lavoratori disabili inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge. Viene così precisato che la normativa posta a tutela dei lavoratori appartenente a categorie protette poste a tutela dei lavoratori disabile nei casi di licenziamento per riduzione del personale, di licenziamenti collettivi e per soppressione del posto di lavoro (cosiddetto licenziamento economico) non sono applicabili nel caso in cui il soggetto non possa essere diversamente impiegato in azienda.
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