Il Ministero del Lavoro rispondendo a una richiesta di chiarimenti, con l’interpello n. 1 del 22 gennaio 21014, avanzata da Confindustria ha affermato che è valida la conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento anche in assenza del rispetto dell’apposita procedura davanti alla DTL come disciplinata dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Per il Ministero la conciliazione mantiene la sua validità anche in presenza di vizi procedurali. Ne caso di specie sottoposto al Ministero del Lavoro ha riguardato la validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, con cui il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento anche in presenza di vizi nella procedura.
Da quanto emerge dalla lettura dell’interpello n. 1 del 22 gennaio 2014, l’introduzione della procedura conciliativa di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966 lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all’art. 2113 codice civile che dispone, con riferimento all’ultimo comma, un’eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che, secondo i chiarimenti della giurisprudenza, sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.
Per cui è possibile sintetizzare la risposta con la seguente sintesi:
“…Pertanto, non sembrano sussistere motivazioni di ordine giuridico per ritenere che un vizio di natura procedimentale non sia ammissibile alla disciplina civilistica di cui al citato art. 2113 c.c. con i conseguenti corollari in ordine all’efficacia degli atti transattivi conclusi in tale sede.”.
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