La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 22394 depositata il 01° ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che è legittimo il recesso del datore di lavoro nei confronti del dipendente che si allontana dal posto di servizio con la volontà di abbandonarlo, per poi mettersi in stato di malattia dopo aver avuto notizia dell’apertura del procedimento disciplinare per abbandono del posto di lavoro.
La vicenda ha visto protagonista un dipendente che aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento alla conclusione del procedimento disciplinare per abbandono del posto di lavoro. Il dipendente ha proceduto ad impugnare il licenziamento inanzi al Tribunale, in veste di giudice di lavoro, che respinto la domanda diretta all’annullamento del licenziamento. Avverso la decisione del giudice di prime cure il dipendente ricorre alla Corte di Appello. I giudici della corte territoriale che nel confermare la sentenza di primo grado escludeva “che potesse ritenersi rilevante nella fattispecie la mancata affissione del codice disciplinare, essendo quella contestata una violazione di un dovere fondamentale del rapporto di lavoro manifestamente contraria all’etica comune, ha spiegato che l’istruttoria aveva consentito di appurare il comportamento fraudolento tenuto nell’occasione dal L., il quale aveva dapprima ammesso di aver abbandonato il posto di lavoro, venendo così meno all’obbligo della prestazione, per porsi, poi, in stato di malattia non appena venuto a conoscenza che sarebbe iniziato a suo carico un procedimento disciplinare, minando in tal modo il rapporto fiduciario in guisa tale da far ritenere giustificata la sanzione inflittagli.”
Il dipendente ricorre avverso la sentenza della Corte Territoriale alla Corte Suprema basandolo su due motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso e nel ritenere infondati i motivi ha affermato che la “Corte di merito ha adeguatamente motivato, con argomentazione logica ed immune da rilievi di carattere giuridico, il proprio convincimento sulla proporzione della sanzione inflitta al L. rispetto all’addebito contestatogli, avendo spiegato che all’esito dell’istruttoria si era potuto accertare che quest’ultimo, dopo aver inizialmente ammesso di aver abbandonato il suo posto di lavoro, avendo appreso che l’ing. C. lo stava cercando si era poi attivato per porsi in stato di malattia, tenendo in tal modo un comportamento fraudolento finalizzato a raggirare i superiori.”
Inoltre, i giudici di legittimità, hanno ritenuto che il comportamento fraudolento tenuto dal lavoratore, nel tentativo di neutralizzare gli effetti del predetto procedimento sanzionatorio, mina, in questo caso, il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, rendendo legittima la sanzione estintiva del rapporto di lavoro.
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