La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24342 depositata il 29 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che è legittimo il licenziamento del dipendente di un istituto di credito che abbia negoziato assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari e che abbia effettuato operazioni su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della dipendenza della banca.
La vicenda ha riguardato un dipendente di un istituto di credito a cui venivano contestati addebiti relative a transazioni anomale quali: negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari; effettuazione di operazioni (cambi di assegni, pagamenti, prelievi) su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della Dipendenza; operazioni la cui relativa documentazione riporta firme non conformi a quelle depositate sugli appositi contratti o effettuate senza una disposizione sottoscritta dai titolari dei rapporti movimentati; applicazione su alcune operazioni contabili di valute non autorizzate da organi competenti e numerose operazioni di cambio, in particolare di assegni tratti su altri istituti, non transitate sui rapporti di conto corrente, al fine sia di recuperare la valuta sia di creare indisponibilità sul rapporto, con conseguenti perdite per l’istituto.
Alla conclusione del procedimento disciplinare veniva emesso nei confronti del lavoratore il provvedimento di licenziamento disciplinare per giusta causa (ai sensi dell’art. 61 lettera d) Ccnl 11 luglio 1999).
Il dipendente impugnava il provvedimento inanzi al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, che rigettava la domanda proposta. Il lavoratore avverso la decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso alla Corte di Appello i cui giudici confermavano la sentenza di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza, il dipendente, propone ricorso affidato a due motivi di censura.
Gli Ermellini hanno respinto il ricorso presentato ed hanno affermato che spetta “solo al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento” e la loro valutazione, quali prove, circa la loro attendibilità e concludenza. “Ciò detto […] le relazioni degli ispettori della banca … sono state ritenute attendibili in quanto concernenti rilevazione di vicende tecniche, oggettive e non contenenti giudizi oltre ad aver trovato riscontro nella documentazione prodotta”.
Il dipendente, nel ricorso proposto, ha finito soltanto col riproporre le censure già mosse in appello, tendendo a fornire una ricostruzione dei fatti diversa “sollecitando questa Corte ad un inammissibile nuova valutazione del merito della controversia”.
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