La Corte di Cassazione con la sentenza n. 10838 del 4 maggio 2017 intervenendo in tema di licenziamento ha affermato che non è possibile il licenziamento del dipendente che non comunica tempestivamente, al proprio datore di lavoro, il certificato di prosecuzione della malattia per indisponibilità o assenza del proprio medico di base.
La vicenda ha visto protagonista un dipendente che aveva comunicato l’assenza per malattia, la cui durata era di 3 giorni, senza inviare il relativo certificato. Per il datore di lavoro risultavano ingiustificate le assenze dei giorni successivi al primo, in cui il lavoratore aveva comunicato la sua indisponibilità per malattia. A seguito di tale evento l’azienda procedeva al licenziamento del dipendente per giusta causa.
Il lavoratore impugnava il licenziamento e ricorreva al Tribunale affinché dichiarasse illegittimo il licenziamento. Il giudice di prime cure respinse le doglianze del lavoratore ritenendo legittimo il provvedimento di licenziamento. La Corte d’appello accoglieva il ricorso del dipendente, riformando la sentenza del Tribunale in quanto la lavoratrice si era attivata per il rilascio del certificato medico ma vi erano state circostanze, non dipendenti dalla sua volontà, che avevano impedito il rilascio del certificato. I giudici di appello hanno quindi ritenuto che non vi fossero gli estremi della giusta causa in ragione della limitata durata dell’assenza ingiustificata e delle circostanze in cui si era trovata la lavoratrice.
L’azienda, datrice di lavoro, proponeva ricorso in cassazione, avverso la decisione dei giudici di merito, basato su tre motivi.
Gli Ermellini, respingono il ricorso del datore di lavoro, ritenendo corretto l’operato dei giudici di appello. I giudici di legittimità hanno confermato il loro orientamento affermando che la sanzione irrogata al lavoratore deve essere sempre proporzionata alla condotta posta in essere. Pertanto si è affermato che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in relazione a precedenti mancanze come ipotesi di licenziamento “non esclude il potere-dovere del Giudice di valutare la gravità dell’addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva” (Cass. 14041/2002). Questa Corte ha anche ritenuto che la contrattazione collettiva che preveda una ipotesi automatica di sanzione disciplinare conservativa o espulsiva, prescindendo dalla valutazione della sua proporzionalità rispetto alla infrazione commessa dal lavoratore sia sotto il profilo soggettivo e sia sotto quello oggettivo, è nulla e, perciò, inapplicabile per contrasto con norme imperative dello Stato (Cass. N.10441/1996).
Inoltre, la Corte Suprema, pur escludendo un obbligo per il lavoratore di indicare sin dall’inizio i giorni di malattia, non potendosi richiedere al lavoratore l’ulteriore onere di comunicare gli sviluppi della malattia, ossia una sorta di prognosi della durata della stessa, ha precisato che vi è comunque a carico del lavoratore obbligo di correttezza che il lavoratore deve osservare nell’ambito del rapporto, eventualmente avvisando il datore di lavoro, anche nei giorni successivi al primo, del perdurare dell’assenza, ove non sia in grado di inviare il certificato medico nei tempi previsti dal ccnl.
Riassumendo qualora il dipendente non è in grado di farsi rilasciare il certificato per una ragione non dipendente dall’ammalato ma dal suo medico, non si può parlare di assenza ingiustificata; pertanto il lavoratore non rischia il licenziamento.
Difatti, il lavoratore non è obbligato di indicare sin dall’inizio della malattia i possibili sviluppi dello stessa, non potendo richiedersi una prognosi sulla durata dell’assenza.
Il lavoratore, dunque, può farsi rilasciare un certificato medico per un singolo giorno di malattia o anche per più giorni; se però, al termine di questo periodo, la malattia non è terminata, egli dovrà comunicare al datore l’ulteriore certificato medico di prosecuzione della malattia. Se egli è impossibilitato a inviare detta certificazione per causa del proprio medico, non può subire alcuna sanzione (o peggio il licenziamento), fermo restando il suo dovere – per obblighi di collaborazione con l’azienda – di informare tempestivamente il datore della prosecuzione dell’assenza (anche con una telefonata).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 27 giugno 2019, n. 224245 - Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e del modello e…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22342 - In tema di IRAP, per il medico convenzionato, è esclusa la configurabilità del requisito dell'autonoma organizzazione ove il medico convenzionato, nell'espletamento della propria attività…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 settembre 2019, n. 22928 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni…
- Regolamentazione comunitaria - Telematizzazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) - Proroga del periodo transitorio per la trasmissione cartacea delle richieste dei datori di lavoro del…
- Prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche. circolazione di prodotti già immessi in consumo da/verso altro stato membro, consegnati per scopi commerciali - Nuove figure di destinatario certificato e di speditore certificato - Prerogative e…
- INPS - Messaggio 25 ottobre 2019, n. 3883 - Prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile. Giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di idoneità del certificato medico introduttivo. Integrazione ai messaggi n.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…