La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 23068 depositata il 10 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamento ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per inidoneità lavorativa accertata dal medico competente dell’azienda e, successivamente, smentita da parte del consulente tecnico del giudice, secondo cui la patologia fisica, non eccessivamente grave, era comunque compatibile con le mansioni assegnate al lavoratore adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute, anche se il medico aziendale ante causam ne escludeva l’idoneità.
Gli Ermellini, pertanto, hanno chiarito che la scelta da parte del datore del recesso immediato, senza invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, rientra nel rischio d’impresa; inoltre, nel caso di specie, lo stesso datore non ha provveduto a cercare altri posti di lavoro per il reinserimento del dipendente nell’azienda.
In questo modo la corte ha motivato la propria decisione che ha respinto le richieste formulate dall’azienda precisando altresì che “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell’affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l’imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti da tali organi una particolare ed insindacabile efficacia probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice”.
Nel caso di specie, i giudici di Piazza Cavour hanno infine evidenziato che “in materia di movimentazione di carichi esistono già disposizioni a tutela dei lavoratori sottoposti ad attività che comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, che impongono l’uso di mezzi appropriati e di attrezzature meccaniche, come ad esempio gli artt. 167 e segg. del Dlgs 9/4/2008, n. 81 in attuazione della legge 3/8/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiungendo che nella fattispecie il sussidio umano era stato indicato dal medico aziendale solo come soluzione alternativa agli strumenti meccanici”.
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