Licenziamento per giustificato motivo – legittimo se la tecnologia riduce i costi – Cassazione sez, lavoro 08/03/2012 n. 3629
La Corte di Cassazione affronta il tema della rilevanza del collegamento tra società riconducibili ad un unico gruppo ai fini dell’assolvimento dell’onere di repechage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo limitandosi, però, ad affermare la necessità che il lavoratore che intenda far valere il proprio diritto al ricollocamento all’interno di ciascuna società del gruppo ha l’onere di individuare in quale società e con quale mansione avrebbe potuto essere utilmente impiegato.
La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore il quale lamentava la generica indicazione delle motivazioni nella lettera di licenziamento (il datore aveva indicato nelle motivazione la seguente locuzione: <<crisi di settore comportante una riduzione di personale>> ) poiché lo stesso ai sensi dell’art. 2 legge 604/1966 non provvedeva a richiedere le motivazioni. Pertanto la specificazione delle motivazione dedotte dal datore in memoria difensiva risulta legittima e non lesiva del principio di immutabilità dei motivi di recesso.
Anche sotto il profilo del ricollocamento con altre mansioni ed in altre società del gruppo è stato ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro poiché ricade sul lavoratore l’onere di richiedere ed individuare in quale società e con quale mansione avrebbe potuto essere utilmente impiegato.
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