Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Cassazione sez. lavoro 14/09/2012 n. 15477 e Cass. Sez. lavoro 26/04/2012 n. 650; Cassazione sez. lavoro 09/07/2012 n. 11465
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. –il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo adotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolta; tale prova non va intesa in senso rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva utilmente essere ricollocato, e conseguente a tale allegazione l’onere del datore di provare la non utilizzabilità nei posti così individuati.
Note: il licenziamento per motivo economico, nelle aziende con più di 15 dipendenti, va preceduto, secondo la legge 92/2012 art. 1 comma 37, da una comunicazione da inviare alla D.T.L. e per conoscenza al lavoratore interessato. In tale comunicazione vanno indicati i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di ricollocamento del lavoratore interessato dal provvedimento.
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