La Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 24037 depositata il 23 ottobre 2013 intervenendo in tema di licenziamenti ha statuito che quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili
Gli Ermellini hanno evidenziato che in tali ipotesi: “Non è vero che la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare sia per il datore di lavoro totalmente libera” poichè il datore di lavoro deve pur sempre improntare l’individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell’art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e quindi anche il recesso di una di esse.
Inoltre la Corte Suprema ha ancora statuito, nel caso di specie, che va escluso la configurabilità del giustificato motivo oggettivo nel licenziamento adottato da parte del datore che adduce la perdita di due importanti commesse di lavori, laddove invece i dati di bilancio della società attestano una crescita costante del fatturato nel periodo antecedente la riduzione del personale, dovendosi ritenere che nelle more al mancato rinnovo dei due contratti di appalto l’azienda abbia fatto fronte acquisendo nuove commesse, così da mantenere costante e addirittura migliorare l’andamento complessivo dell’impresa, risultando in tal modo il provvedimento deciso dal datore meramente strumentale ad un incremento di profitto e non adottato per fronteggiare un andamento economico sfavorevole, residuando infatti in capo al giudice, al di là delle libere scelte imprenditoriali, il potere-dovere di controllare che licenziamento non sia dettato da motivazioni fittizie o meramente apparenti.
In base al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva ed è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche da punto di vista economico ed organizzativo. Per cui, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità.
All’interno della nozione di giustificato motivo oggettivo di licenziamento occorre includere anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa, deciso dall’imprenditore non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, tanto da imporre una effettiva necessità di riduzione dei costi.