La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 17371 del 16 luglio 2013 è intervenuta in materia di licenziamenti affermando che in merito alla giustificazione del licenziamento per scarso rendimento, come già affermato da costante giurisprudenza, che “il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra “ex se” l’inesatto adempimento che, a norma dell’art. 1218 cod. civ., si presume, fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsione di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un risultato e l’inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa o, comunque, a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Pertanto in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenziamento non può limitarsi – neanche nei casi in cui il risultato della prestazione non è collegato ad elementi intrinsecamente aleatori – a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’apprezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore, nonché l’incidenza dell’organizzazione d’impresa e dei fattori socio-ambientali.”
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso di un’Amministrazione Locale avverso la pronuncia dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento comminato ad un tecnico informatico per scarso rendimento.
Per i giudici di legittimità non emerge dall’impianto motivazionale della pronunzia del giudice d’Appello alcun discostamento dai principi enunciati, “avendo dato conto della insufficiente prova da parte del datore di lavoro, oneratone, della inadeguatezza della prestazione lavorativa in relazione ai canoni del minimo esigibile e della persistenza del comportamento inadempiente limitato ad una valutazione negativa espressa con riguardo ai sei incarichi primari assegnati al lavoratore, in relazione ai quali era stata espressa una valutazione negativa da parte del Direttore dell’Ufficio.” Anche ove sia richiesto – proseguono i giudici di legittimità – un mero inadempimento e non un “notevole inadempimento” nell’ambito dei compiti assegnati nello svolgimento delle mansioni come giustificativo del recesso del datore di lavoro, prevedendo l’art. 58, lett. e) del testo contrattuale che il licenziamento senza preavviso sia irrogabile nei casi di “persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi dì servizio”, la istruttoria non ha dimostrato, come coerentemente osservato dalla Corte territoriale, la contestuale sussistenza anche del requisito della persistenza “dell’insufficiente rendimento”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 - Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 settembre 2019, n. 23789 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto,…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 9453 depositata il 6 aprile 2023 - Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - cui spetta l'onere della prova - non può…
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 749 depositata il 12 gennaio 2023 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 dicembre 2019, n. 31521 - L'obbligo di repechage costituisce una creazione giurisprudenziale ed inoltre non è applicabile a tutte le tipologie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nel licenziamento per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1889 - In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: onere della prova e responsab
La riforma del processo tributario ad opera della legge n. 130 del 2022 ha intro…
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…