La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25615 depositata il 14 novembre 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha statuito che è legittimo licenziare il dipendente che, nel caso di riassetto organizzativo dell’impresa, si rifiuti di traferirsi in una nuova sede; non è necessario che la scelta imprenditoriale faccia seguito a una situazione di congiuntura economica negativa: è sufficiente l’impossibilità di poter impiegare il lavoratore in mansioni equivalenti.
La vicenda ha riguardato un dipendente, che usufruiva dei permessi di cui alla legge 104/1992, che si era rifiutata di prendere servizio in una sede diversa dell’impresa, a seguito di trasferimento deciso dal datore di lavoro conseguenza di un riassetto organizzativo della società, affermando di dover assistere il padre portatore di handicap e definendo, dunque, tale decisione discriminatoria. La società dopo l’attivazione della relativa procedura comunicava al dipendente il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il dipendente impugnava, con ricorso ex. art. 700 c.p.c. trasformatosi, su richiesta della ricorrente,da giudizio cautelare ad ordinario, inanzi al Tribunale, nella veste di giudice del lavoro, il provvedimento di espulsione chiedendo l ‘annullamento del trasferimento e del licenziamento. Il Tribunale dopo aver sospeso il giudicio per consentire l’espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cpc procedeva nel successo ricorso in riassunzione a rigettare la domanda del ricorrente.
Il dipendente ricorse alla Corte di Appello che rigetto il gravame.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale il lavoratore propose ricorso per cassazione fondato su otto motivi di censura.
Gli Ermellini rigettano il ricorso depositato confermando la correttezza della sentenza del giudice di merito e la legittimità del provvedimento della società datrice di lavoro.
I giudici di legittimità hanno confermato l’orienamento della Corte evidenziando che il motivo oggettivo è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore, con la conseguenza che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il lavoratore licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato, non essendo, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo, che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite.La Suprema Corte ha inoltre affermato che il giustificato motivo oggettivo del licenziamento è rimesso a valutazione del datore di lavoro come espressione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione.
Il mutamento della sede aziendale, derivante da un processo di riorganizzazione del gruppo societario, con conseguente localizzazione delle attività facenti capo alla nuova società datrice di lavoro presso la diversa sede di quest’ultima, rende legittimo il trasferimento del lavoratore, non altrimenti impiegabile. Anche se questi possa usufruire delle tutele di cui alla Legge n. 104/1992.