Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione dell’area produttiva - Cassazione sentenza n. 16979 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16979 del 09 luglio 2013 interviene in tema di licenziamento affermando che è legittimo il licenziamento in caso di soppressione del servizio a cui era addetto il dipendente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 16979/2013, bocciando il ricorso del dipendente che non aveva adeguatamente assolto l’onere di allegazione e deduzione di concrete opportunità di reimpiego all’interno del gruppo.

Al contrario, osservano i giudici: “La critica svolta, al riguardo, dal lavoratore si è imperniata esclusivamente sull’evocata peculiare utilità delle mansioni assolte alle dipendenze della Srl, di sovraintendere i rapporti con fornitori di hardware e software, senza scalfire la statuizione della Corte di merito con adeguate censure non implicanti un inammissibile riesame del merito in questa sede di legittimità”.

La Cassazione ricorda che “l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere”.

La Corte d’Appello respingeva il gravame svolto dal lavoratore licenziato contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo. I giudici di appello puntualizzavano ed esponeva che, a seguito della condotta persecutoria messa in atto da M.M., in data 29.6.2007 veniva licenziato; deduceva l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo, addotto a fondamento del recesso, per non essere stata dismessa l’area E.D.P. alla quale era addetto, ed attesa la possibilità di essere reimpiegato presso altre società del gruppo; instauratosi il contraddittorio, la società eccepiva la decadenza dall’impugnativa del licenziamento e la legittimità del licenziamento determinato dall’affidamento all’esterno del servizio già svolto dal lavoratore, con conseguente soppressione della relativa posizione; eccepiva, inoltre, che successivamente al licenziamento non erano stati assunti altri dipendenti.