La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 25073 depositata il 7 novembre 2013 ha statuito la legittimità del licenziamento ex articolo 1464 per impossibilità di svolgere la prestazione per il terapista che non sia più in regola con i titoli richiesti dalla nuova normativa.
La vicenda ha riguardato una terapista dipendente di un Centro di riabilitazioneche era stata licenziata per definitiva impossibilità della prestazione essendo venuti a mancare i requisiti soggettivi per svolgerla e cioè il titolo per svolgere l’attività di masso-kinesiterapia. La lavoratrice impugnava il licenziamento inanzi al Tribunale, quale giudice del lavoro, che accoglieva la domanda attorea e quindi dichiarava illegittimo il provvedimento di licenziamento. La società datrice di lavoro ricorreva contro la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello. I giudici distrettuali riformavano la sentenza di primo grado e rigettava la domanda della lavoratrice. In particolare i giudici di appello evidenziarono che la lavoratrice non avesse fornito la prova di possedere un titolo che la abilitasse, in base alla previsione di cui al d.lgs. n. 502/1992, all’iscrizione ad un albo professionale o all’esercizio di attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che, quanto alla disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 42/1999 (cui era stata data attuazione con il decreto interministeriale 20/7/2000), solo i massofisiopterapisti in possesso di un diploma conseguito all’esito di un corso triennale potessero vantare un titolo equipollente al diploma universitario richiesto per legge.
La dipendente, per il tramite del suo difensore, ricorre per la cassazione di tale sentenza alla Corte Suprema affidando il ricorso a quattro motivi di censura.
Gli Ermellini ritengono i motivi infondati e rigettano il ricorso del dipendente affermando che “l’esistenza di una situazione di impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione di lavoro, derivante dalla mancanza in capo alla lavoratrice, per effetto di disposizioni normative sopravvenute, del titolo professionale necessario per l’esercizio dell’attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro” è idonea ad incidere sulla funzionalità della organizzazione di lavoro.
Per i giudici di legittimità anche la doglianza della dipendente di non essere stata adibita ad altre attività era infondata in considerazione che “la società intimata aveva sofferto di una riduzione di quasi il 50% della ‘capacità operativa annuale’, con conseguente ridimensionamento del personale ammesso al rimborso, e che, peraltro, la ricorrente stessa non aveva fornito nessuna, sia pur minima, allegazione circa la possibilità di essere adibita ad altre mansioni”.