Licenziamento per mancato superamento periodo di prova e requisito della forma scritta -  Cassazione sentenza n. 17587 del 2013La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17587 del 18 luglio 2013 intervenendo in materia di licenziamento ha chiarito che qualora l’azienda proceda con il provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, lo stesso non potrà considerarsi illegittimo per il fatto che l’indicazione delle mansioni, della qualifica e del livello rimandano al CCNL di riferimento, del quale viene richiesta firma al lavoratore al momento dell’assunzione.

Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che in presenza di una lettera di assunzione che regoli gli aspetti specifici del nascente rapporto di lavoro, rinviando al contratto collettivo nazionale di riferimento, non potrà dichiararsi formalmente scorretta la procedura di assunzione e, conseguentemente illegittimo il licenziamento, in quanto la sottoscrizione da parte del dipendente integra il rispetto del requisito della forma scritta imposto dalla legge.

Pertanto la dichiarazione di assunzione, sottoscritta “per ricevuta” dal lavoratore integra il requisito della forma scritta richiesto ad substantiam dall’art. 2096 c.c. per la validità del patto di prova.

La vicenda ha avuto origine con la comunicazione della lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova. Il lavoratore impugnava il provvedimento del datore di lavoro inanzi al Tribunale, nella veste di Giudice del lavoro, che accoglieva la richiesta del lavoratore.

Il datore di lavoro, avverso al decisione di primo grado ricorreva ai giudici della  Corte di Appello che in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda proposta nei confronti della impresa individuale B.F. da S.M. dal lavoratore dipendente, il quale aveva dedotto la nullità del patto di prova perché non redatto per iscritto e, conseguentemente, l’illegittimità del licenziamento.

Inoltre i giudici di Appello osservavano che nella specie la dichiarazione di assunzione, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore “per ricevuta”, fosse tale da soddisfare il requisito della forma scritta.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi.

Gli Ermellini nel ritenere infondati le doglianze del ricorrente lavoratore chiariscono che “l’assunto è corretto, essendo palese che detto documento ha carattere negoziale, contenendo la manifestazione di volontà delle parti di concludere il contratto, a nulla rilevando che tale volontà sia stata espressa in un documento redatto ai sensi del d. lgs. n. 152/97, art. 1, il quale, a tutela della parte meno forte del rapporto, impone al datore di lavoro, pena l’applicazione di sanzioni amministrative, di fornire al lavoratore tutte le informazioni inerenti al contratto di lavoro, compresa quella relativa al periodo di prova (lettera e).

Diversa sarebbe stata la conclusione, ove nella lettera di assunzione fosse mancata la sottoscrizione del lavoratore, venendo meno in tale ipotesi uno dei requisiti formali per la validità del patto di prova.”