Nel caso di infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell’attività attualmente volta dal prestatore di lavoro, potendo il lavoratore essere adibito a diversa attività, anche implicante l’adibizione a mansioni inferiori a condizioni che tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa e non comporti alterazione dell’assetto organizzativo della medesima.

narrazione:

Nella vicenda in esame, un  lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimandogli dalla società per giustificato motivo oggettivo, consistente nella sua riscontrata inidoneità al lavoro e nell’impossibilità di assegnargli una collocazione aziendale tale da impedirgli di avere contatti con i colleghi.

Il Tribunale di primo grado aveva rigettato la domanda e il lavoratore aveva proposto appello avverso tale decisione, contestando la valutazione del suo stato soggettivo compiuta dal giudice e ritenendo non assolto dal datore di l’onore di provare la sua incollocabilità in funzioni diverse da quelle assegnate.

La Corte aveva rigettato il ricorso rilevando che la consulenza medico- legale disposta dal giudice di primo grado acclarato che il dipendente, pur essendo idoneo soggettivamente allo  svolgimento delle mansioni impiegatizie fino ad allora assegnategli, era affetto da un quadro clinico che precludeva il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, in ragione della sua incapacità ad integrarsi ed a collaborare con i colleghi ed i superiori.

Avverso tale decisione il lavoratore aveva proposto ricorso in Cassazione contestando la ritenuta esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in presenza del giudizio di idoneità al lavoro espresso sia dalla commissione medica dell’ASL che dal consulente tecnico d’ufficio. Con il secondo motivo di ricorso il lavoratore aveva contestato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che il datore di lavoro avesse affermato che in ogni caso. Il lavoratore avrebbe dovuto quantomeno indicare una posizione lavorativa compatibile con la sua condizione personale.

A parere della Suprema Corte tali censure non sono fondate, dal momento che il giudice di merito aveva accertato che la ragione del licenziamento dedotta dalla datrice di lavoro era l’impossibilità di collocare il lavoratore in mansioni con il suo stato di salute.

 Pertanto, pur avendo affermato che per il Ctu era ragionevole ritenere idoneo il ricorrente “ a svolgere mansioni”, in senso stretto, nel ruolo impiegatizio come addetto alla gestione del credito alle imprese e fido”, il giustificato motivo, secondo l’iter logico seguito dal giudice di appello, era da verificare alla luce della possibilità di inserimento all’interno della struttura aziendale e quindi dei parametri richiesti dall’art. 3 della legge n 604/ 1966.

Quanto alla seconda censura, a parere della Suprema Corte, doveva rilevarsi che era stato accertato che il ricorrente era idoneo allo svolgimento di mansioni impiegatizie “ in senso stretto”. La sopravvenuta inidoneità fisica era quindi, da riferire a tutte le mansioni che comportano un minimo di relazione con il resto della struttura aziendale, e quindi da riferire a tutte le mansioni che comportavano un minimo di relazione con il resto della struttura aziendale e quindi con il rimanente personale.  Dalla relazione del Ctu era risultato che, tenuto conto delle necessarie relazioni interpersonali che devono intercorrere nell’azienda, il quadro clinico del quale era affetto il ricorrente “ precludeva” il suo inserimento nell’organizzazione del lavoro e dell’organico.”

Da tale giudizio medico legale e dal lato oggettivo che nell’istituto bancario mancavano posizioni lavorative che escludessero l’interlocuzione con i colleghi di lavoro, il giudice di merito aveva tratto la presunzione che per il ricorrente non esistessero posti di lavoro idonei e ha ritenuto che la presunzione stessa costituisse la prova, facente carico al datore, dell’incollocabilità del dipendente.

A parere della Suprema Corte, considerato che nell’ambito di una moderna struttura aziendale di carattere pluripersonale è inconcepibile lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa totalmente avulsa dal contesto aziendale con gli altri componenti dell’organico del personale, la presunzione è da ritenere correttamente formulata ed il giudizio è logicamente formulato.

Tale conclusione comportava quindi la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore. Nel caso di specie non si trattava di incompatibilità dello stesso stato di salute con una o più mansioni aziendali e di ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore, ma di incompatibilità con la stessa struttura aziendale e di ineseguibilità di qualsiasi altra mansione ivi rinvenibile.

L’art 3 della legge n 604/1966 rapporta il Gmo all’attività produttiva all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, e pertanto presuppone che l’attività cui il lavoratore venga destinato sia poi utilizzabile all’interno dell’impresa ( v. Cass. N 16141/2002 nonche’ Cass. N  8832/ 2011 e Cass n 12362/2003).

A parare della Corte di legittimità, deve pertanto concludere che: Nel caso in infermità permanente del lavoratore, l’impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvisabile per effetto della sola inseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, potendo il lavoratore essere adibito a diversa attività, anche che tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa e non comporti alterazione dell’assetto organizzativo della medesima.

Alla luce della sopra esposte considerazioni, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore condannandolo alla rifusione delle spese di lite.

 

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