Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento per tale motivo – Onere datoriale di comunicazione dei singoli giorni di assenza – Esclusione – Indicazione complessiva del periodo di assenza – Condizioni – Fondamento
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8440 del 05 aprile 2013 si è pronunciata sul licenziamento per superamento del periodo di comporto assimilandolo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Da questo consegue che il datore di lavoro, non ha l’onere di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
La sentenza in esame prende spunto dal caso di un dipendente licenziato da un istituto bancario per superamento del periodo di comporto. La domanda giudiziale del dipendente per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento veniva rigettata sia in primo grado sia in secondo grado.
Il dipendente proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra gli altri motivi, che il datore di lavoro non avesse tempestivamente risposto all’interpello del ricorrente sui motivi del licenziamento e, in particolare, sulla specificazione delle assenze rilevanti per l’asserito superamento del periodo di comporto, per essere la lettera di licenziamento del tutto sprovvista di dati fattuali e motivata esclusivamente sul superamento del periodo di conservazione del posto per malattia.
La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di impugnazione uniformandosi all’orientamento di legittimità che, assimilando il licenziamento per superamento del periodo di comporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha escluso l’onere per il datore di lavoro di indicare le singole giornate di assenza, ritenendo sufficienti, invece, indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (Cass. 25 novembre 2010, n. 23920).
Inoltre, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che solo impropriamente, riguardo al licenziamento per superamento del periodo di comporto, si può parlare di contestazione delle assenze giacché la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale non è indispensabile in quanto l’iniziativa datoriale si fonda su eventi, quale l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.
Ecco perché, ad avviso della Corte, il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile (Cass. 26 maggio 2005, n. 11092).
Sulla base di quanto sopra, la Corte di cassazione ha rilevato che la banca, dopo la lettera di licenziamento, a richiesta del lavoratore, aveva precisato la fonte contrattuale legittimante il recesso e il decorso del comporto, per cui il profilo di inefficacia del licenziamento basato sulla doglianza appena esaminata è stato rigettato.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 settembre 2019, n. 22928 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni…
- Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 582 depositata l' 8 gennaio 2024 - Al lavoratore assente per malattia è consentito di mutare il titolo dell'assenza con la richiesta di fruizione delle ferie già maturate al fine di sospendere il…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 6336 depositata il 2 marzo 2023 - In tema di licenziamento per superamento del comporto, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 dicembre 2020, n. 29672 - Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Periodo di protrazione dell'assenza oltre il comporto - Sussistenza di un caso "particolarmente grave" - Condizioni per l'ulteriore…
- TRIBUNALE DI BARI - Ordinanza 12 maggio 2022 - Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato e la valutazione del tempo decorso…
- Illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto qualora il dipendente abbia chiesto ed ottenuto di poter usufruire delle ferie prima del superamento del periodo di comporto
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…
- Per i crediti di imposta di Industria 4.0 e Ricerc
L’articolo 6 del d.l. n. 39 del 2024 ha disposto, per poter usufruire del…
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…