Licenziamento per superamento del periodo di comporto
Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Diritto alla conservazione del posto – Infortuni e malattie – Comporto – Superamento – Licenziamento per tale motivo – Onere datoriale di comunicazione dei singoli giorni di assenza – Esclusione – Indicazione complessiva del periodo di assenza – Condizioni – Fondamento
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8440 del 05 aprile 2013 si è pronunciata sul licenziamento per superamento del periodo di comporto assimilandolo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Da questo consegue che il datore di lavoro, non ha l’onere di indicare le singole giornate di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
La sentenza in esame prende spunto dal caso di un dipendente licenziato da un istituto bancario per superamento del periodo di comporto. La domanda giudiziale del dipendente per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento veniva rigettata sia in primo grado sia in secondo grado.
Il dipendente proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, tra gli altri motivi, che il datore di lavoro non avesse tempestivamente risposto all’interpello del ricorrente sui motivi del licenziamento e, in particolare, sulla specificazione delle assenze rilevanti per l’asserito superamento del periodo di comporto, per essere la lettera di licenziamento del tutto sprovvista di dati fattuali e motivata esclusivamente sul superamento del periodo di conservazione del posto per malattia.
La Suprema Corte ha rigettato tale motivo di impugnazione uniformandosi all’orientamento di legittimità che, assimilando il licenziamento per superamento del periodo di comporto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha escluso l’onere per il datore di lavoro di indicare le singole giornate di assenza, ritenendo sufficienti, invece, indicazioni complessive come la determinazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato (Cass. 25 novembre 2010, n. 23920).
Inoltre, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha ribadito che solo impropriamente, riguardo al licenziamento per superamento del periodo di comporto, si può parlare di contestazione delle assenze giacché la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale non è indispensabile in quanto l’iniziativa datoriale si fonda su eventi, quale l’assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.
Ecco perché, ad avviso della Corte, il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile (Cass. 26 maggio 2005, n. 11092).
Sulla base di quanto sopra, la Corte di cassazione ha rilevato che la banca, dopo la lettera di licenziamento, a richiesta del lavoratore, aveva precisato la fonte contrattuale legittimante il recesso e il decorso del comporto, per cui il profilo di inefficacia del licenziamento basato sulla doglianza appena esaminata è stato rigettato.