I giudici di legittimità, con la sentenza n. 9749 del 12 maggio 2016, hanno respinto per l’ennesima volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Corte Suprema ha ribadito che: “deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l’assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta – in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile – a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. “Inoltre, chiarisce la Corte: “ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario”. Quanto stabilito dai giudici è, ovviamente, applicabile anche ai lavoratori pubblici.
La vicenda ha riguardato un dipendente che era stato licenziato per aver svolto attività lavorativa nel corso del godimento dei premessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, concessi per l’assistenza della suocera disabile. In particolare il licenziamento era intervenuto a seguito di un controllo effettuato dall’azienda, tramite una agenzia investigativa, nel corso del quale era emerso che il lavoratore, durante la fruizione dei permessi di cui sopra, svolgeva attività lavorativa nei terreni di proprietà del medesimo.
Quanto statuito dalla S.C. trova applicazione anche agli eventi di malattia. Il lavoratore, pur avendo l’obbligo di farsi trovare a casa in attesa della visita fiscale, può anche uscire, ma solo al di fuori dell’orario di reperibilità. Ma attenzione: uscendo non deve compromettere la sua salute. Il legislatore, in questo caso, non si premura della salute del lavoratore, ma cerca di garantire l’immediato rientro al lavoro. Di conseguenza, se il lavoratore si comporta in modo tale da ritardare la guarigione, allora può essere licenziato e questo licenziamento sarà legittimo.
Pertanto risulta chiaro secondo la Cassazione, che il datore di lavoro, per eseguire i controlli, può ricorrere a soggetti esterni, ad esempio ad un’agenzia d’investigazione. Però sia ben chiaro: i detective non possono controllare la qualità del lavoro del dipendente, ma solo verificare che i suoi comportamenti non violino gli interessi del datore di lavoro.
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