I giudici di legittimità, con la sentenza n. 9749 del 12 maggio 2016, hanno respinto per l’ennesima volta, il ricorso promosso da un dipendente contro il licenziamento per giusta causa comminatogli dalla azienda datrice di lavoro per uso improprio dei permessi ex legge 104/1992, la Corte Suprema ha ribadito che: “deve ritenersi verificato un abuso del diritto allorché i permessi ex legge 104 del 1992, vengano utilizzati non per l’assistenza ad un familiare disabile bensì per attendere ad altre attività, con conseguente idoneità della condotta – in forza del disvalore sociale alla stessa attribuibile – a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. “Inoltre, chiarisce la Corte: “ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, non è tanto rilevante l’entità del danno eventualmente arrecato a cagione della condotta addebitata, quanto piuttosto l’incidenza di quest’ultima sul vincolo fiduciario”. Quanto stabilito dai giudici è, ovviamente, applicabile anche ai lavoratori pubblici.
La vicenda ha riguardato un dipendente che era stato licenziato per aver svolto attività lavorativa nel corso del godimento dei premessi previsti dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, concessi per l’assistenza della suocera disabile. In particolare il licenziamento era intervenuto a seguito di un controllo effettuato dall’azienda, tramite una agenzia investigativa, nel corso del quale era emerso che il lavoratore, durante la fruizione dei permessi di cui sopra, svolgeva attività lavorativa nei terreni di proprietà del medesimo.