La Corte di Cassazione con la sentenza n. 618 del 12 gennaio 2017 ha stabilito, confermando il suo orientamento sul principio di riallocazione, che  “in tema di repechage con riguardo all’onere di allegazione e collaborazione da parte del lavoratore, si risolve in una sostanziale inversione dell’onere probatorio – che invece l’art. 5 legge n. 604/66 pone inequivocabilmente a carico del datore di lavoro -, divaricando onere di allegazione e onere probatorio, nel senso di addossare il primo ad una delle parti in lite e il secondo all’altra, laddove detti oneri non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l’onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l’onere della relativa compiuta allegazione (sull’impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex aliis, Cass. cit. n. 12101/2016, Cass. 15/10/2014 n. 21847).”

La vicenda ha riguardato un lavoratore assunto con qualifica di operaio che a causa di un infortunistico occorso sul lavoro veniva giudicato parzialmente idoneo alle mansioni a lui ascritte. L’azienda aveva quindi proposto la stipula di un contratto di lavoro part-time per le sole mansioni alle quali era stato ritenuto idoneo – non potendolo adibire utilmente ad altre mansioni che consentissero la prosecuzione di un rapporto di lavoro full time.Il lavoratore non accettava la proposta dell’azienda e veniva licenziato. Il dipendente impugnava il provvedimento inanzi all’autorità giudiziaria. I giudici di prime cure respingevano le doglianze del dipendente ritenendo legittimo il licenziamento.  Il lavoratore impugnava la decisione con ricorso alla Corte di Cassazione.

Gli Ermellini accoglievano le doglianze del lavoratore che riteneva violato, da parte della Corte di Appello, il principio del repechage con conseguente inversione dell’onere probatorio relativo. Per cui per i giudici di legittimità, confermando un orientamento (vedi Cass. 13/6/2016 n. 12101, Cass. 22/3/2016 n.5592, Cass. 4/12/2015 n.4460) in base al quale grava sul datore di avorol’onere di provare la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore nell’ambito del contesto organizzativo aziendale, ogniqualvolta non esistano mansioni compatibili con la sua qualifica ed esperienza pregressa.