La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 201 depositata il 9 gennaio 2014 intervenendo in tema di omeri deducibili ha stabilito che “in tema di imposte sul reddito, l’art. 10, comma 1, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede la deducibilità delle spese mediche necessarie nei casi di grave e permanente invalidità dei soggetti a carico del contribuente, ivi compreso il coniuge, a condizione che gli stessi non siano a loro volta titolari di reddito, detta una norma specifica, che, escludendo l’applicabilità della disciplina civilistica relativa alla comunione legale dei beni tra i coniugi, già derogata in via generale dalla previsione di dichiarazioni distinte da parte dei coniugi che siano autonomi soggetti d’imposta, non consente di portare in deduzione, sia pure “pro quota”, le spese mediche sostenute dal coniuge che, indipendentemente dal regime patrimoniale di comunione legale eventualmente in atto, sia titolare di un’autonoma posizione impositiva”
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva dedotto le spese relative al ricovero del “padre presso una clinica per persone non autosufficienti” e che la dimostrazione dei pagamenti delle fatture si evince in modo chiaro dagli “estratti del conto corrente bancario intestato” al figlio. La circostanza della presenza nella clinica non comporta in automatico la possibilità di considerare quelle “spese” come “oneri deducibili”. L’Agenzia delle Entrate sul presupposto che non fosse possibile portare in detrazione le spese relative al ricovero ma solo quelle mediche e di assistenza specifica emetteva e notificava al contribuente una cartella di pagamento per rettifica della dichiarazione dei redditi in ordine agli importi inerenti gli oneri deducibili per spese mediche.
Il contribuente avverso tale atti impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettano le doglianze del ricorrente, ritenendo che la prova il contribuente non aveva fornita la prova che avesse sostenuto personalmente le spese relative al ricovero del padre. Il contribuente impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che in riforma della sentenza di primo grado accoglieva il ricorso del ricorrente. Per i giudici di appello, contrariamente a quelli di primo grado, ritenevano che gli estratti conto “bancario intestato al contribuente emergesse la prova che fosse stato questi a pagare le spese relative al ricovero del padre”.
Per la cassazione della decisione dei giudici di seconde cure, l’Agenzia delle Entrate, proponeva ricorso, basato su tre motivi, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del Fisco e rinviano alla CTR. I giudici di legittimità considerando che il padre del contribuente “aveva presentato autonoma dichiarazione dei redditi”, che a lui “risultavano intestate le fatture aventi ad oggetto le rette” e che, infine, egli “non era a carico” del figlio hanno pertanto ritenuto non sussistere i presupposti di cui all’articolo 10 del TUIR.