Con la sentenza n. 1749, depositata il 26 gennaio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria ha ribadito un principio di stretta osservanza della normativa fiscale in tema di sopravvivenza delle perdite fiscali pregresse qualora intervengano modificazioni societarie significative. La decisione affronta il complesso rapporto tra l’art. 84 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e le operazioni di acquisizione societaria che, nella prassi, possono incidere sul “diritto” delle società di riportare in compensazione nel futuro le perdite di periodi precedenti.
Contesto normativo: art. 84 T.U.I.R. e funzione antielusiva
L’art. 84 del T.U.I.R. disciplina il meccanismo di compensazione delle perdite fiscali: in linea generale, le perdite realizzate in un esercizio possono essere portate in diminuzione del reddito imponibile dei periodi successivi, compatibilmente con le regole di quantità e temporali previste dalla norma.
Tale regime, tuttavia, contiene specifiche previsioni restrittive – in particolare il comma 3 – che operano come limiti antielusivi: laddove soggetti acquisiti da terzi mutano controllo societario e l’attività principale esercitata nei periodi in cui le perdite sono state generate, la deducibilità delle stesse può essere esclusa indipendentemente dalla mera circostanza che siano state rilevate in bilancio e riportate in dichiarazione.
Fatti di causa e motivi della controversia
La controversia trae origine dall’attività di verifica svolta dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società (SEGI S.r.l.): l’Ufficio aveva intimato l’accertamento con cui era disconosciuta l’utilizzabilità delle perdite fiscali maturate in anni precedenti al 2007, in quanto – secondo l’Amministrazione – l’acquisizione della totalità delle partecipazioni sociali da parte di un nuovo soggetto e l’assenza di una reale continuità di attività configuravano un caso di abuso del diritto finalizzato ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.
In primo grado e in sede d’appello, la questione ha fatto emergere contrapposte valutazioni circa la rilevanza dell’art. 84, comma 3, T.U.I.R. e sulla possibilità di applicare principi antielusivi più generali ai fini del disconoscimento della compensazione delle perdite.
La decisione della Cassazione: criteri di operatività del comma 3 dell’art. 84
I giudici di legittimità hanno affrontato con rigore la questione, sottolineando che:
Il comma 3 dell’art. 84 T.U.I.R. configura una disciplina antielusiva specifica e tassativa che opera solo se ricorrono congiuntamente due presupposti:
l’acquisizione da parte di terzi della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società che riporta le perdite;
la modificazione dell’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La Corte ha precisato che non è sufficiente la sola variazione del controllo societario o la mera finalità fiscale dell’operazione per escludere la deducibilità delle perdite: entrambe le condizioni devono emergere con chiarezza nel caso concreto.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva concentrato la sua analisi sull’ipotizzata natura elusiva dell’acquisizione, senza verificare in modo compiuto se l’attività esercitata dalla società fosse effettivamente modificata rispetto ai periodi in cui le perdite si erano generate. Per tale ragione la Cassazione ha accoglie l’eccezione di violazione di legge sollevata, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad una Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame.
Il “salvagente” della vitalità aziendale: i requisiti dell’art. 84, comma 3, lett. b), T.U.I.R.
Un profilo di particolare rilievo applicativo è rappresentato dalla deroga prevista dall’art. 84, comma 3, lettera b), T.U.I.R., che costituisce, nella prassi, il principale salvagente per i contribuenti coinvolti in operazioni di acquisizione societaria. La norma, infatti, consente il mantenimento della riportabilità delle perdite fiscali anche in presenza di un mutamento del controllo, a condizione che la società dimostri di essere “operativa” o, in termini sostanziali, vitale.
Il legislatore ha individuato tale vitalità attraverso un test oggettivo, ancorato a due indicatori economici fondamentali: i ricavi caratteristici e il costo del lavoro. In particolare, la società non è considerata una “scatola vuota” finalizzata al mero utilizzo di perdite fiscali se, nei due esercizi precedenti a quello in cui avviene il trasferimento del controllo, l’ammontare dei ricavi e delle spese per lavoro dipendente supera determinate soglie minime stabilite dalla norma. Il superamento di tali parametri esclude la presunzione di finalità elusiva e consente, conseguentemente, la piena riportabilità delle perdite pregresse.
La ratio della disposizione è chiara: il legislatore non intende penalizzare operazioni che riguardano imprese effettivamente operative, dotate di una struttura economica reale e di una continuità funzionale, ma soltanto contrastare il fenomeno delle acquisizioni di società inattive o meramente “portatrici di perdite”. In questa prospettiva, la lettera b) del comma 3 dell’art. 84 assume un ruolo centrale nel bilanciamento tra esigenze antielusive e tutela dell’affidamento del contribuente.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità – e, in particolare, dei principi ribaditi dalla sentenza della Cassazione n. 1749/2026 – il superamento del test di vitalità impone all’Amministrazione finanziaria un onere motivazionale particolarmente stringente: in presenza di una società economicamente attiva, il mero cambio di controllo non è sufficiente a giustificare il disconoscimento delle perdite fiscali riportabili. Ne consegue che la verifica dei requisiti di cui alla lettera b) rappresenta, sul piano difensivo, il punto di snodo essenziale per la tenuta della posizione del contribuente in sede di accertamento e di contenzioso.
Profili interpretativi e prassi fiscale
La pronuncia chiarisce, con pregnante orientamento giurisprudenziale, che la disciplina del riporto delle perdite fiscali non può essere intesa come un diritto automatico del contribuente sempre e comunque esercitabile, né tantomeno può essere disapplicata sulla base di generiche conclusioni attinenti intenti elusivi non ancorati ad un preciso parametro normativo.
L’accento posto dalla Corte sull’esigenza di verificare il concreto svolgimento dell’attività economica nei periodi in cui le perdite si sono determinate assume una rilevanza fondamentale: la perdita fiscale, in quanto risultato di specifiche scelte gestionali e produttive, deve essere considerata ancorata alla continuità dell’oggetto e dell’attività della società. La semplice modifica della compagine societaria, se non corredata dalla modifica dell’attività principale svolta in concreto, non è di per sé idonea a inibire la deduzione delle perdite pregresse.
Conclusioni
La sentenza n. 1749 depositata il 26 gennaio 2026 rappresenta un contributo significativo alla giurisprudenza tributaria, segnando un bilanciamento tra la disciplina normativa delle perdite fiscali e il contrasto all’abuso del diritto in ambito fiscale. Essa conferma il principio secondo cui i limiti all’utilizzo delle perdite fiscali trovano rigida applicazione solo nei casi espressamente previsti dall’art. 84, comma 3, T.U.I.R., e non possono essere estesi per analogia a situazioni non contemplate dalla legge.