Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha introdotto due distinti regimi agevolativi di imposta sostitutiva IRPEF e addizionali nel settore privato per il periodo d’imposta 2026:
un regime destinato agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, disciplinato all’art. 1, comma 7;
un regime autonomo destinato alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale, e lavoro a turni, regolato dagli art. 1, commi 10 e 11.
Disciplina degli incrementi retributivi (art. 1, comma 7)
L’art. 1, comma 7, legge n. 199/2025 dispone che:
per il periodo d’imposta 2026, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato a seguito di rinnovi contrattuali (Nazionali o territoriali) sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 sono assoggettati a imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 %;
il beneficio si applica ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 33.000 euro.
Questa disciplina mira a favorire la crescita salariale in termini reali nei rinnovi contrattuali, contenendo il carico fiscale sulle maggiorazioni stipendiali derivanti dal nuovo contratto collettivo.
Nuova imposta sostitutiva su lavoro notturno, festivo e a turni (art. 1, commi 10-11)
L’innovazione più significativa per il diritto del lavoro riguarda la disciplina delle maggiorazioni e indennità correlate alle modalità aggravate di prestazione.
Gli art. 1, commi 10 e 11, legge n. 199/2025 stabiliscono che, per il periodo d’imposta 2026:
le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e delle relative previsioni dei CCNL;
le maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale individuati dai CCNL;
le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti nei CCNL;
sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 %, entro un limite annuale di 1.500 euro, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.
La norma si applica:
ai lavoratori dipendenti del settore privato;
nei confronti di titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro;
ai compensi che non costituiscono sostitutivi della retribuzione ordinaria.
Si tratta di una detassazione temporanea, specificamente operativa per l’anno d’imposta 2026, che riconosce un trattamento fiscale agevolato a determinate componenti della retribuzione accessoria legate alla tipologia dell’attività svolta.
Confini applicativi e criteri di qualificazione
Dal punto di vista dogmatico e applicativo, la nuova imposta sostitutiva:
non assorbe automaticamente tutte le indennità di lavoro notturno, festivo o di turno, ma solo quelle aggiuntive e riconosciute in misura distinta rispetto alla retribuzione ordinaria;
non si sostituisce alla normale imposizione previdenziale o assistenziale, salvo diverse previsioni contrattuali o di legge;
consente al lavoratore di rinunciare espressamente al regime agevolato, preferendo la tassazione ordinaria.
La disposizione ribadisce inoltre che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi che, pur denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Prassi amministrativa: versamento e codici tributo
In linea interpretativa con la legge di bilancio, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito specifici codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame mediante modello F24, sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Questi i codici tributo, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva:
- “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Per l’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3 del 29 gennaio 2026, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Gli incrementi retributivi, relativi ai rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, che saranno corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, saranno assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% (articolo 1, comma 7, della legge n. 199/2025).
L’imposta sostitutiva in argomento si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
Di seguito i codici tributo:
- “1075” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1609” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1926” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1927” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
- “1310” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Considerazioni conclusive
La normativa fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio significativo nel delineare profili di imposta sostitutiva oltre i tradizionali premi di produttività:
da un lato, favorendo gli incrementi retributivi contrattuali attraverso un’aliquota agevolata al 5 % (art. 1, comma 7);
dall’altro, introducendo per la prima volta un regime di imposta sostitutiva applicabile alle maggiorazioni e indennità connesse a particolari tipologie di lavoro, quali notturno, prestato nei festivi o con turnazione (art. 1, commi 10-11).
Sul piano giuslavoristico e fiscale, l’ulteriore sfida consiste nell’individuare con precisione le voci retributive effettivamente agevolabili, sulla base di una corretta lettura delle norme contrattuali e delle previsioni di legge — elemento centrale per evitare contestazioni in sede di controllo fiscale.
Tabella comparativa dei due regimi di imposta sostitutiva (Legge n. 199/2025)
| Profilo | Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali (Art. 1, comma 7) | Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (Art. 1, commi 10-11) | ||
|---|---|---|---|---|
| Oggetto dell’agevolazione | Incrementi retributivi derivanti da rinnovi CCNL o territoriali | Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, riposo settimanale e turni | ||
| Aliquota imposta sostitutiva | 5% | 15% | ||
| Periodo di applicazione | Solo per il periodo d’imposta 2026 | Solo per il periodo d’imposta 2026 | ||
| Contratti interessati | Rinnovi sottoscritti tra 1/1/2024 e 31/12/2026 | CCNL che prevedono indennità notturne, festive o di turno | ||
| Limite economico | Nessun limite specifico sull’importo agevolabile | Agevolazione applicabile entro 1.500 euro annui | ||
| Requisito reddituale del lavoratore | Reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ 33.000 euro | Reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ 40.000 euro | ||
| Ambito soggettivo | Lavoratori dipendenti del settore privato | Lavoratori dipendenti del settore privato | ||
| Esclusioni | Non si applica a compensi sostitutivi della retribuzione ordinaria | Non si applica a indennità che sostituiscono la retribuzione ordinaria | ||
| Rinuncia del lavoratore | Possibile rinuncia scritta | Possibile rinuncia scritta | ||
| Effetti contributivi | Contribuzione ordinaria (nessuna agevolazione INPS) | Contribuzione ordinaria (nessuna agevolazione INPS) | ||
| Codici tributo F24 | 1075, 1609, 1926, 1927, 1310 | 1076, 1610, 1929, 1933, 1311 | ||
| Finalità della norma | Favorire la crescita salariale tramite rinnovi contrattuali | Alleggerire il carico fiscale sulle prestazioni gravose (notturno, festivo, turni) |
Verifica dei requisiti reddituali
Il datore di lavoro deve verificare il reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel 2025.
Se il lavoratore ha avuto più datori di lavoro, è necessario richiedere:
il CUD/Certificazione Unica del 2025,
oppure un’autodichiarazione sostitutiva.
In assenza di documentazione, il datore può applicare la tassazione ordinaria e riconoscere l’agevolazione solo in sede di conguaglio.
Gestione della rinuncia del lavoratore
La rinuncia deve essere scritta, ma la legge non impone una forma specifica.
È consigliabile predisporre un modulo aziendale con:
dichiarazione di rinuncia,
data,
firma del lavoratore,
eventuale revoca (valida dal mese successivo).
La rinuncia ha effetto solo per l’anno d’imposta 2026