La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata il 4 aprile 2024, intervenendo in tema di indennità di buonuscita e indennità sostitutiva di ferie non godute, ha affermato che “… l’indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio – non ne impedisce la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa, comunque, un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. …” (Cass., Sez. L, n. 11262 del 10 maggio 2010; Cass., Sez. L, n. 6607 del 2004)
In sintesi per il Supremo consesso, avendo natura retributiva, l’indennità sostitutiva per le ferie non godute deve essere assoggettata all’ordinaria contribuzione. Inoltre, in conseguenza della sua natura retributiva, il suo diritto si prescrive in cinque anni.
La vicenda ha riguardato un dipendente pubblico, che citava in giudizio l’INPS, il quale contestava l’ammontare dell’indennità di buonuscita, poiché nel calcolo non era stata inserita l’indennità sostitutiva per le ferie non godute. Il Tribunale adito rigettava il ricorso del dipendente pubblico, il quale proponeva appello. La Corte territoriale che nel contraddittorio delle parti accolse il ricorso del dipendente. L’INPS, avverso la sentenza di appello proponeva ricorso fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità rigettano il ricorso dell’INPS.
Gli Ermellini affermano che “… la base contributiva dell’indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e ‹‹gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale››. …”
I giudici di piazza Cavour hanno ricordato che è stato “… ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell’11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa va calcolata ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita. …”
Diritto alle ferie
Il comma 3 dell’art. 36 della Costituzione prevede che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi” Per cui è facile dedurre come il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile ed in quanto tale ogni patto contrario è nullo.
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003 stabilisce che ” 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Fruizione delle ferie
Il comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003 oltre ha stabilire la durata minima delle ferie annuali, prevede anche le modalità di fruizioni. Infatti stabilisce, salvo diversa disposizione dei CCNL, che per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, le stesse devono essere fruite nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 messi successivi all’anno di maturazione.
Monetizzazione dell’indennità sostitutiva di ferie non godute
Occorre evidenziare che il comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 stabilisce il divieto assoluto, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di monetizzare il periodo minimo di quattro settimane.
Come confermato dall’ordinanza n. 9009 del 2024 della Corte Suprema l’indennità sostitutiva di ferie ha natura retributiva per cui la monetizzazione avverrà secondo la retribuzione al momento dell’erogazione dell’indennità sostitutiva di ferie non godute.
Prescrizione dell’indennità sostitutiva di ferie non godute
La sentenza in commento, riconoscendo natura retributiva all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, indirettamente influisce sul termine di prescrizione che è quinquennale. Diversamente dall’orientamento che riconosce all’indennità sostitutiva di ferie non godute natura risarcitoria e quindi un termine prescrizionale decennale.
Versamento dei contributi sull’indennità sostitutiva di ferie non godute
L’INPS, sulla base della convenzione Oil n. 132/1970, nel 199 con la circolare n. 186 del 7 ottobre 1999 stabili, sulla base della separazione del momento della fruizione e della contribuzione, che il versamento dei contributi sulle ferie maturate e non godute andava eseguito allo spirare del termine dei 18 mesi dalla loro maturazione (30 giugno di due anni dopo quello di maturazione delle ferie).
Qualora in presenza di accordi individuali o aziendali il termine termine di pagamento dei contributi è quello fissato dall’accordo, regolamento o pattuizione individuale.
Tutela dell’indennità sostitutiva di ferie non godute
Per i giudici di piazza Cavour l”indennità sostitutiva di ferie non godute gode delle garanzie di cui all’articolo 2126 del c.c., il quale dispone che “Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”