CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 48 del 3 aprile 2023
Linee guida per la redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) dei commercialisti
Ti trasmetto le Linee guida per la redazione dei regolamenti degli OCC dei commercialisti approvate dal Consiglio Nazionale nell’adunanza del 29 marzo 2023.
Il documento è stato curato dalla Fondazione ADR Commercialisti e dal gruppo di lavoro “Metodi ADR” del Consiglio Nazionale, cui è delegata la Consigliera Segretaria Giovanna Greco.
L’elaborazione delle nuove linee guida si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, che ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 – se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII – per consentire agli OCC istituiti presso gli Ordini territoriali la rivisitazione dell’intero Regolamento che li riguarda.
Allegato
LINEE GUIDA
Premessa
Il presente documento sostituisce la versione pubblicata nel mese di dicembre 2020 essendosi resa necessaria l’elaborazione di nuove Linee Guida per consentire agli Organismi di Composizione della Crisi, istituiti presso gli Ordini Territoriali, la rivisitazione dei propri regolamenti.
Ciò in ragione sia dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi di cui al d.lgs. n. 14/2019, che con i nuovi artt. da 67 a 83 e da 268 a 277 ha sostituito le norme della legge n. 3/2012 (se pur ancora vigenti per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 CCII), sia delle ulteriori modifiche operative che hanno interessato in questi ultimi anni molti OCC dei commercialisti anche per effetto di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di prassi.
Le Linee Guida non sono solo frutto di un approfondito studio di colleghi esperti della materia, ma contengono anche indicazioni e suggerimenti di molti Referenti ai quali è stato preventivamente richiesto un contributo sulla base delle esperienze maturate sul campo.
Proprio per lo spirito di condivisione sopra evidenziato, rispetto al passato in cui il documento redatto dal CN costituiva uno strumento messo a disposizione degli Organismi con facoltà di adottarlo, in tutto o in parte, oggi vi è un preciso interesse del CN affinché le Linee Guida proposte vengano diffusamente recepite, se pur con le dovute modifiche imposte dalla struttura organizzativa e dalle dimensioni di ogni singolo OCC territoriale, al fine di condividere “modelli unici” di categoria su tutto il territorio nazionale.
Articolo 1 – Definizioni
Nelle presenti Linee Guida:
– l’espressione “legge n. 3/2012” indica la legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dal decreto-legge n. 137 convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176;
– l’espressione “d.m. n. 202/2014” indica il decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nell’elenco degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
– l’espressione “Organismo” o l’acronimo OCC indica l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di xxxxxx, con delibera del GG/MM/AAAA, ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 e come richiamato anche dall’art. 2, comma 1, lett. t) del d.lgs. 14/2019;
– l’espressione “Gestore della crisi” il soggetto – ovvero i soggetti – incaricati dall’Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento e la liquidazione del patrimonio del debitore;
– l’espressione “d.lgs. n. 14 del 2019” indica il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito anche CCII) in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, e successive modifiche e/o integrazioni.
Articolo 2 – Oggetto
Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e a quelle previste dal d.lgs. n. 14 del 2019, gestite dall’OCC Commercialisti di ……………. come definito dall’art. 2, lett. t), d.lgs. n. 14 del 2019.
Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 202/2014 e disciplina l’organizzazione dell’OCC che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge n. 3/2012 e dal CCII, inclusi i compiti di liquidatore, di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti e iscritti nell’Elenco dei gestori, individualmente o collegialmente, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
Il presente regolamento, contenente anche norme di autodisciplina (“Codice etico”) vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.
Articolo 3 – Funzioni e obblighi dell’OCC
L’OCC svolge le funzioni ad esso riservate dal d.m. n. 202/2014 e negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal d.lgs. n. 14/2019 e succ. modificazioni (CCII), e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del d.m. n. 202/2014.
Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’OCC è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.
L’Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalle disposizioni vigenti, è tenuto:
- istituire, conservare ed aggiornare un elenco dei Gestori della crisi ed un registro informatico degli affari trattati, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato ed all’esito del procedimento;
- non accettare lo svolgimento del servizio di gestione della crisi quando risulti una situazione di conflitto di interessi;
- trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, nei modi e termini previsti dalla Legge, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti;
- adottare il Codice etico dei gestori delle crisi allegato al presente Regolamento.
Articolo 4 – Organizzazione dell’OCC
L’OCC è organismo dell’Ordine di cui rappresenta una “articolazione interna” e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.
L’Organismo ha sede legale e operativa presso la sede dell’ODCEC di xxxxxxxx [oppure xxxxxxx].
L’Organismo può aprire sedi secondarie presso le Circoscrizioni di altri Tribunali rientranti nella competenza territoriale dell’Ordine di appartenenza.
Ogni modifica dell’organizzazione dell’Organismo deve essere previamente autorizzata, su richiesta del Referente, con delibera del Consiglio dell’Ordine.
Articolo 5 – Iscrizione
Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente dell’Ordine, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore/delegato, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero di Giustizia e ne segue i successivi adempimenti previsti dalla normativa.
Articolo 6 – Organi
Per provvedere al funzionamento dell’Organismo di Composizione della Crisi e alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
- a) il Referente;
- b) la Segreteria Amministrativa;
L’OCC, quale articolazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, può dotarsi di un Comitato che svolge funzioni consultive e di ausilio alla sua attività. Il Consiglio dell’Ordine, sentito il Referente, può istituire un organo denominato:
- c) Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.).
Presso la Segreteria Amministrativa vengono depositate e custodite le domande pervenute all’OCC e la documentazione allegata a corredo
Articolo 7 – Referente
Il Referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal presente regolamento, indirizza e coordina l’attività dell’OCC e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.
Il Referente è nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Le cariche di Presidente del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina e del Comitato pari opportunità, sono incompatibili con la funzione di Referente.
Il Referente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, salvo revoca o dimissioni, e può essere rinominato.
La cessazione del Referente per scadenza naturale dell’incarico produce effetto dalla nomina del nuovo Referente successivamente all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In caso di assenza o impedimento temporanei, per qualsiasi causa o natura, i compiti amministrativi del Referente sono svolti in via d’urgenza ed in maniera eccezionale dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Qualora l’assenza o l’impedimento assumano i caratteri della permanenza il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, senza indugio, deve convocare il Consiglio dell’Ordine e provvedere alla sua sostituzione.
Il Referente può essere revocato con apposita delibera dal Consiglio dell’Ordine per gravi inadempienze derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi che è chiamato ad adempiere per conto dell’Organismo.
Il Referente:
– esegue il proprio incarico con indipendenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del d.m. n. 202/2014, ed imparzialità;
– verifica che le domande di iscrizione all’elenco dei gestori della crisi siano conformi all’art. 4, del d.m. 202/2014 e provvede all’invio delle stesse al Responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia;
– verifica l’avvenuto assolvimento da parte dei Gestori degli specifici obblighi formativi in materia di sovraindebitamento richiesti dalla legge;
– nomina il gestore della crisi;
– sottoscrive con il Gestore della Crisi nominato la lettera di incarico professionale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento dell’Organismo, nonché secondo gli accordi stabiliti fra le parti per i compiti e lo svolgimento della prestazione professionale e per la determinazione dei compensi;
– revoca, accerta le cause di decadenza di cui al successivo art. 20 e sostituisce il Gestore;
– è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei Gestori della crisi aderenti all’ Organismo come indicato all’art. 12 del presente regolamento;
– segnala al Consiglio dell’Ordine e al Consiglio di Disciplina le violazioni della legge, del Regolamento e del codice etico dei gestori iscritti nell’Elenco;
– monitora la regolare, costante e tempestiva attività dei gestori per il corretto svolgimento dell’incarico affidato.
Il Referente, inoltre, per il funzionamento dell’Organismo:
– propone al Consiglio dell’Ordine ogni iniziativa volta a migliorare il funzionamento dell’OCC e della segreteria amministrativa;
– cura l’organizzazione e la gestione dell’OCC e, nell’ipotesi di istituzione del Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.), istituisce apposite linee guida per l’attività di questo organo;
– può adottare un regolamento interno per la nomina del gestore della crisi nel rispetto del principio di rotazione, tenendo conto della tipologia e della complessità della procedura in modo da poter offrire un servizio adatto alle caratteristiche del debitore/sovraindebitato che ha presentato la domanda all’OCC;
– effettua una valutazione delle domande presentate dai debitori/sovraindebitati rapportandosi con il Comitato Consultivo del Referente (C.C.R.), se istituito, secondo le modalità previste dal Referente;
– sottoscrive con il sovraindebitato il preventivo o il contratto secondo le regole stabilite fra le parti e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 3 e 4, artt. 16, 17 e 18 del d.m. n. 202/2014;
– dà avvio allo svolgimento della procedura;
– controlla la corretta compilazione del registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
– propone il nominativo del liquidatore nei casi di cui all’art. 13, comma 1, legge n. 3/2012, nel rispetto della disciplina transitoria di cui all’art. 390 del d.lgs. 12/01/2019, n. 14 e ss.mm.ii.;
– relaziona al Consiglio dell’Ordine sul funzionamento dell’OCC, annualmente in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, e propone allo stesso ogni modifica del Regolamento e degli Allegati che si rendesse necessaria;
– utilizza i sistemi informatici per la gestione amministrativa delle procedure da sovraindebitamento e per la rilevazione dei dati di monitoraggio statistico da trasmettere annualmente al Responsabile ai sensi dell’art. 13 del d.m. n. 202/2014;
– pubblica nel sito dell’Ordine, secondo principi di trasparenza, l’elenco degli incarichi affidati ai gestori della crisi con cadenza semestrale.
Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all’art. 3 del d.m. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori, adottate dall’OCC ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 202/2014.
Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’OCC superiori, nel mese, ad Euro xxxxx e determinati dal Referente, dovranno essere approvati dal Consiglio dell’Ordine anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Referente stesso.
L’attività prestata dal Referente potrà essere oggetto di compenso, deliberato dal Consiglio dell’Ordine, all’atto della nomina o successivamente in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Il compenso del Referente graverà sugli introiti dell’OCC nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell’Ordine.
Articolo 8 – Comitato Consultivo del Referente (C.C.R)
Il Comitato Consultivo del Referente è composto da esperti in procedure di crisi da sovraindebitamento, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di xxxxx. I membri di questo organo dovranno dimostrare di avere una accertata esperienza nella regolazione della crisi da sovraindebitamento ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 8 del d.m. n. 202/2014.
Il Comitato è composto da un numero di professionisti che potrà variare in base alle effettive esigenze e verrà stabilito previa consultazione del Referente.
I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio dell’Ordine e può essere attribuito loro un compenso/indennizzo sentito il Referente. I membri del Comitato restano in carica il tempo di durata del Referente salvo revoca deliberata dal Consiglio dell’Ordine o dimissioni, e potranno essere rinominati.
I membri del Comitato si occupano di incontrare individualmente il debitore prima del deposito della richiesta di accesso ad una delle procedure previste dalla legge.
I componenti del Comitato che hanno audito all’incontro individuale il debitore, non potranno svolgere le funzioni di consulenti dello stesso, né essere nominati gestori della crisi.
Il Comitato (C.C.R.) ha lo scopo di indirizzare i sovraindebitati una volta verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per poter accedere a una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per l’attività compiuta dai membri del Comitato non sono previsti oneri a carico del debitore.
Il servizio svolto dal CCR ha una funzione di primo orientamento e non vincolerà il Referente al quale è attribuita in via esclusiva la facoltà di nomina del gestore e la responsabilità del corretto avvio e svolgimento delle procedure.
Articolo 9 – Segreteria amministrativa
La Segreteria Amministrativa è composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di xxxxx e da un numero di persone fisiche, scelte preferibilmente fra il personale dipendente dell’ente, con compiti operativi, determinati di volta in volta in base alle esigenze manifestate dal Referente.
Essa ha sede presso l’Organismo.
La Segreteria Amministrativa dell’Organismo effettua l’annotazione nell’apposito registro informatico di ogni procedimento di sovraindebitamento, con le indicazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
In occasione della presentazione della domanda di accesso ad una delle procedure di composizione della crisi la Segreteria Amministrativa svolge le seguenti attività:
a) riceve le domande di richiesta di nomina del Gestore della crisi solo se presentate allo sportello dell’OCC personalmente dal debitore o da un suo procuratore, alla PEC dell’OCC, o attraverso la piattaforma informatica adottata dal OCC;
b) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento;
c) effettua l’annotazione nell’apposito registro della crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per l’eventuale ammissione;
d) verifica che sia stato pagato il 1° acconto per l’avvio del procedimento;
e) controlla l’incasso dei compensi dovuti dal debitore per l’attività prestata dall’Organismo mediante i propri Gestori della crisi;
f) cura la fatturazione dei compensi ricevuti dall’OCC e comunica al Tesoriere dell’Ordine i pagamenti da effettuare ai Gestori della crisi per i compensi loro spettanti;
g) qualora il Gestore della crisi non sia stato ancora nominato, invia, previo controllo del Referente, le comunicazioni di cui all’art. 68, comma 4, art. 76, comma 4 e 269, comma 3 del CCII;
h) svolge ogni altra funzione di carattere operativo indicata dal Referente relativa all’organizzazione dell’OCC.
Articolo 10 – Requisiti ammissibilità domanda
Le domande di ammissione all’OCC devono essere presentate esclusivamente tramite i modelli adottati dall’Organismo messi a disposizione del debitore sul sito web dell’Organismo unitamente al regolamento adottato.
Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta con i modelli di cui al periodo precedente; alle stesse deve essere, altresì, allegata la copia della ricevuta che attesta il pagamento del 1° acconto. Le modalità di pagamento sono indicate sul sito web dell’OCC.
La domanda può essere trasmessa con modalità cartacea (deposito presso la segreteria del servizio) o telematica (pec dell’OCC o altro domicilio digitale eventualmente indicato sul sito web) oppure sulla piattaforma eventualmente adottata dall’Organismo.
La mancanza all’interno della domanda anche di una sola delle informazioni e della documentazione richiesti, così come il mancato pagamento del primo acconto, determinano l’inammissibilità della stessa.
Articolo 11 – Registro delle procedure
Presso la Segreteria dell’OCC è tenuto il registro informatico delle procedure assegnate in cui, per ogni procedimento, sono annotate il numero d’ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il Gestore della crisi delegato, la durata del procedimento e il relativo esito.
Articolo 12 – Elenco dei gestori
La Segreteria dell’OCC riceve le domande di iscrizione nell’elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento presentate presso lo sportello o a all’indirizzo PEC dell’Organismo.
Presso la Segreteria dell’OCC è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del Referente, un Registro informatico dei gestori della crisi.
Nel Registro sono annotati, per ogni gestore, il numero progressivo d’iscrizione, i dati identificativi, eventuali provvedimenti, i requisiti d’iscrizione previsti dal d.m. n. 202/2014.
Possono presentare la domanda di iscrizione all’elenco dei Gestori della crisi dell’Organismo gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che:
1) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4, comma 8, del d.m. n. 202/2014;
2) siano in regola con l’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5 e 6, del d.m. n. 202/2014;
3) siano in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
4) siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine;
5) non abbiano subito provvedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;
6) siano in possesso di polizza assicurativa per la R.C professionale estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell’ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio.
Coloro che intendono iscriversi nell’Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all’OCC, nelle modalità da questo stabilite, il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
Il procedimento di iscrizione nell’elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell’OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.
Contro il provvedimento di non iscrizione nell’elenco disposto dal Referente, il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.
Fermo restando quanto previsto nell’Allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall’Elenco:
a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l’iscrizione;
c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014;
d) il trasferimento presso altro Ordine.
In questi casi Il procedimento di cancellazione dall’elenco dei Gestori si conclude con provvedimento motivato dell’OCC disposto dal Referente e con la successiva trasmissione al Ministero della Giustizia per la modifica del PDG.
Articolo 13 – Formazione dei gestori della crisi
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori tenuto presso l’OCC ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all’art. 4, co. 5, d.m. n. 202/2014 ed in particolare di aver adempiuto agli obblighi formativi di cui ai commi 5 e 6 della norma citata.
Il professionista iscritto all’Elenco dei gestori è tenuto, altresì, allo svolgimento di uno specifico aggiornamento formativo biennale della durata complessiva di 40 ore in conformità al comma 5, lett. d) della norma citata.
Nel caso in cui il Gestore non abbia regolarmente adempiuto all’obbligo formativo di aggiornamento biennale previsto dal citato d.m. n. 202/2014, il Referente lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di ____ gg, decorso inutilmente il quale, previa comunicazione al soggetto interessato,
provvede alla cancellazione dall’Elenco dei Gestori tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Qualora il Gestore inadempiente abbia in corso una procedura assegnata, Il Referente provvede, altresì alla immediata sostituzione con contestuale comunicazione al debitore dell’avvenuta variazione.
Articolo 14 – Gestore della crisi
Il Gestore della Crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
La nomina del Gestore della Crisi è effettuata dal Referente attingendo tra i nominativi inseriti nell’Elenco dei gestori tenuto presso l’OCC ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati, anche dal Tribunale, sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.
Le prestazioni di gestore della crisi – come disciplinate dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014 – possono essere svolte in forma individuale o collegiale; in questo caso l’organo collegiale sarà composto da un massimo di tre componenti.
Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, il referente può valutare l’opportunità di attribuire a ciascun componente specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione.
Il gestore della crisi è tenuto al rispetto del Codice etico (all’Allegato A) e svolge il proprio incarico con imparzialità e indipendenza. Egli è tenuto all’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.
Fatte salve le ulteriori previsioni dei Codici deontologici delle professioni regolamentate, il gestore non può ricevere dal debitore alcun incarico professionale o di differente natura per dodici mesi successivi alla conclusione della procedura di composizione della crisi.
In ogni caso si applicano al gestore le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 del d.m. n. 202/2014.
Articolo 15 – Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore
Il gestore della crisi comunica l’accettazione dell’incarico, a mezzo pec, entro 5 giorni dal ricevimento della nomina.
Decorso il termine di 5 giorni senza che sia pervenuta alla segreteria amministrativa l’accettazione, il referente potrà procedere alla nomina di un altro gestore.
Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità e/o imparzialità (Codice Etico di cui all’Allegato A).
La dichiarazione deve essere resa nota al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del d.m. n. 202/2014, e al referente.
A seguito dell’accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.
Articolo 16 – Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza del gestore
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei gestori tenuto presso l’OCC ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento, il professionista deve dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui agli artt. 4 e 11 del d.m. n. 202/2014 di cui al Codice Etico di cui all’Allegato A.
Articolo 17 – Modalità svolgimento dell’attività
Il Gestore nominato provvede al rilascio della propria relazione entro ____ giorni dalla data di consegna del fascicolo. Tale termine, su motivata richiesta del medesimo Gestore al Referente dell’OCC, può essere prorogato di ulteriori ___ gg per gravi motivi, inerenti anche ad impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio visure, certificazioni, risposte creditori, ecc.), sopravvenuti durante la fase istruttoria della pratica assegnata.
Il Gestore comunica la non fattibilità della proposta formulata dal debitore entro il termine di 60 gg dalla consegna del fascicolo.
Il Gestore della crisi cura, e ne è responsabile, tutti gli adempimenti che la Legge affida all’OCC, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunicazioni ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all’agente per la riscossione, al tribunale; trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull’esecuzione del piano e relazione finale.
È facoltà dell’Organismo procedere allo svolgimento diretto di taluni adempimenti in sostituzione del Gestore qualora ne sia ravvisata la necessità.
Ove la Legge, o il Tribunale competente, prevedano che la presentazione della domanda di accesso alle procedure di sovraindebitamento sia posta a carico dell’OCC, tale adempimento si intende posto a carico del Gestore.
Il Gestore è espressamente delegato dal medesimo Organismo a tale adempimento.
Il Gestore della crisi presta la massima puntualità nello svolgere i suddetti adempimenti, raccordandosi con l’OCC.
All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c.
Il Gestore può avvalersi, a proprie spese, anche dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Articolo 18 – Ausiliari del gestore
Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni, informando il Referente, che nel caso condivida la necessità della nomina, anche successiva all’apertura della procedura presso l’OCC, né terrà conto in fase di predisposizione o di integrazione del preventivo di spesa.
Il gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario inerenti alla gestione dei procedimenti di sovraindebitamento.
All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento – con particolare riguardo al divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio nonché a divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore – e lo stesso si impegna a rispettare il Codice Etico (allegato A); per quanto non previsto si applicano le previsioni di cui all’art. 2232 del codice civile.
Il debitore dovrà essere informato della nomina e degli eventuali oneri connessi.
Articolo 19 – Rinuncia dell’incarico
Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi.
La rinuncia va portata a conoscenza dell’OCC e del referente tramite PEC.
In caso di rinuncia, il referente provvede tempestivamente alla sostituzione del gestore nel rispetto delle procedure previste dall’art. 14 del presente Regolamento e ne informa il debitore.
Qualora la rinuncia, a giudizio del Referente, sia priva di gravi e giustificati motivi, il Referente ne terrà conto ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione nell’assegnazione degli incarichi e, ove rilevi violazione del Regolamento e/o del Codice Etico allegato sub A, procede con le segnalazioni al Consiglio di disciplina competente.
Articolo 20 – Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza e revoca
Gli organi dell’OCC individuati dal presente regolamento non possono essere nominati – e se nominati decadono dall’incarico – come gestori della crisi in relazione a procedure gestite dall’OCC medesimo.
La funzione di gestore è incompatibile con la carica di Referente o di Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine.
Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:
– sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
– non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
– hanno prestato negli ultimi cinque anni, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero hanno partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.
Il gestore della crisi si impegna a rispettare il Codice Etico (Allegato A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore e agli altri soggetti interessati alla procedura.
Per ciascun affare per il quale è stato designato, il gestore è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza conforme a quanto previsto nel presente articolo e nel Codice Etico (Allegato A).
È fatto divieto al gestore della crisi di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.
Il gestore è tenuto a informare l’OCC delle vicende soggettive che possono rilevare ai fini dello svolgimento dell’incarico e menomare la propria indipendenza.
Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza dall’incarico è dichiarata dal referente entro sette giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
In caso di inadempimento da parte del Gestore ai doveri previsti dalla vigente normativa e/o dal Regolamento, tale da ledere l’immagine dell’OCC e/o generare doglianze o conflitti con il sovraindebitato, il Referente può revocare il Gestore dall’incarico conferito, con segnalazione al Consiglio di Disciplina competente
In questo caso al Gestore revocato non spetterà alcun compenso.
Articolo 21 – Obbligo di riservatezza
Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie ed alle comunicazioni disposte dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014.
Chiunque presti la propria opera nell’organismo ed in particolare gli Organi dell’OCC, i gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi.
Il gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012, dal CCII e dal d.m. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente Regolamento, può accedere ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Articolo 22 – Determinazione compensi e rimborsi spese dell’OCC
I compensi corrisposti all’OCC comprendono quelli per il gestore della crisi, per l’OCC e l’eventuale rimborso delle spese anticipate.
Salvo diversa pattuizione con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del d.m. n. 202/2014.
È fatto divieto al gestore di percepire compensi direttamente dal debitore.
In caso di composizione collegiale dell’organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all’attività in concreto svolta.
Contestualmente alla presentazione dell’Istanza per la richiesta all’ammissione ed all’avvio della procedura, il debitore istante procede al pagamento di un importo di € ……….. oltre IVA a titolo di acconto.
Sulla base della documentazione rilasciata dal debitore nella predetta fase di avvio (attività e passività dichiarate nell’istanza), previa stipula fra l’OCC ed il con il medesimo debitore istante di apposito contratto, è dovuto all’Organismo un ulteriore acconto nella misura del ….. sul compenso complessivo pattuito, determinato secondo i citati parametri previsti dagli artt. 16 e 14, comma 3, del d.m. n. 202/2014, oltre un fondo spese di € ….… (facoltativo) .
Laddove necessario, è facoltà del gestore della crisi richiedere una integrazione del suddetto fondo spese.
Il versamento dell’acconto e del fondo spese, diversi da quelli corrisposti in sede di presentazione della domanda, deve essere effettuato a mezzo ……. (secondo le modalità che verranno indicate dall’OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro e non oltre …………. dalla data di richiesta inoltrata al debitore, o al suo delegato, a cura della segreteria dell’Organismo.
Il successivo accertamento di maggiori valori dell’attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale, determina, in favore dell’Organismo, un conguaglio sull’ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante ….. (secondo le modalità che verranno indicate dall’OCC: bonifico, PAGO PA ecc.) entro …. giorni dalla citata richiesta.
In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato, è dovuto un ulteriore acconto sui compensi determinato nella misura del ____%
La misura dei compensi ricevuti in acconto, fino al rilascio della Relazione, non può superare il 50% dei compensi pattuiti con il debitore (facoltativo).
L’Organismo liquida al Gestore entro ___ giorni dal pagamento di ogni acconto versato dal debitore, i compensi ad egli spettanti secondo la seguente determinazione:
– ___% del compenso e degli eventuali rimborsi in favore del Gestore della crisi;
– il restante _____% sarà trattenuto dall’Organismo per i costi di amministrazione.
Tale percentuale si applica anche ai compensi che saranno corrisposti a saldo dal debitore, sia mediante il pagamento dilazionato in prededuzione contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione, sia mediante il pagamento residuale finale previsto, previo apposito accantonamento, al temine della procedura ed in particolare secondo quanto disposto dagli artt. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.
Il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall’esito delle attività previste dalla Legge.
Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale dei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell’accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all’Organismo o al Gestore, il saldo del compenso spettante verrà ridotto del ____% e dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre ___ gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.
Invece, nel caso in cui il debitore, ottenuta l’omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione o nell’accordo/concordato minore, tanto da determinare la successiva revoca dell’omologazione, le somme residue spettanti all’OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione entro ___ giorni dalla data dell’ultimo versamento non effettuato.
Restano ferme, in caso di mancato pagamento, le azioni esecutive che l’OCC è chiamato ad intraprendere per il recupero del credito. In caso di recupero coattivo del credito, le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell’OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi.
Il gestore maturerà il proprio diritto al compenso da parte dell’OCC esclusivamente nel caso in cui il sovraindebitato abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso ovvero a parte di esso, in caso di pagamento parziale a favore dell’OCC.
In caso di mancato pagamento del compenso all’OCC da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all’OCC da parte del gestore che, pertanto, sin dall’accettazione dell’incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell’OCC.
In caso di composizione collegiale dell’organo, il compenso dovrà essere ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all’attività in concreto svolta.
I rapporti tra OCC, gestore e sovraindebitato, sono regolati da specifici contratti conclusi a seguito della presentazione dell’istanza all’OCC.
Nel contratto fra OCC e Gestore (lettera di incarico professionale) sono stabiliti i compiti assegnati al Gestore per:
– la fase degiurisdizionalizzata, fino al rilascio della Relazione;
– la fase della procedura instaurata dinanzi al Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all’eventuale Decreto di omologa;
– la fase esecutiva, fino al rilascio della Relazione finale e liquidazione del compenso che residua, posto al vaglio del Giudice.
Articolo 23 – Responsabilità
L’OCC assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.
Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione.
Allegato A
CODICE ETICO DEL GESTORE
Articolo 1 – Indipendenza
Il gestore della crisi:
– non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
– deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;
– non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.
Per soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:
– i creditori;
– i soggetti coobbligati con il debitore;
– i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
– il coniuge, la parte dell’unione civile ed il convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al quarto grado, del debitore persona fisica;
– i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.
Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.
Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.
Articolo 2 – Imparzialità e neutralità
Il gestore della crisi valuta in modo imparziale i fatti della controversia.
Il gestore della crisi non deve avere interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento; è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera e del servizio.
Articolo 3 – Professionalità e competenza
Il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’ordinamento professionale e deve essere in regola con gli obblighi della formazione professionale continua (FPC).
Egli deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.
Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.
Articolo 4 – Diligenza e operosità
Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia dell’incarico assegnatogli.
Articolo 5 – Riservatezza
Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.
Articolo 6 – Correttezza e lealtà
Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.
Egli collabora con il referente con iI quale scambia tempestivamente ogni informazione utile per l’espletamento del proprio incarico e per consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi dell’organismo.
Articolo 7 – Onorabilità
Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
– non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
– non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
– non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell’articolo 16 della legge n. 3/2012 nonché nel Capo IV del Titolo IX del d.lgs. n. 14/2019;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
– non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall’avvertimento.
Articolo 8 – Composizione collegiale
In caso di composizione collegiale ciascun componente è tenuto al rispetto del Codice Etico.
Articolo 9 – Sanzioni
Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall’Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall’incarico ed è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell’OCC il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.
Allegato B
PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E CRITERI DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. N. 202/2014
Articolo 1 – Contestazione scritta della violazione
Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro ___ giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore ___ giorni per presentare le proprie deduzioni
Articolo 2 – Irrogazione della sanzione
Il Consiglio dell’Ordine, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede alla all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.
Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco dei gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.
Articolo 3 – Sanzioni
Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.
La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.
La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”.
La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall’Elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel d.m. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l’OCC.
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall’Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014.
Articolo 4 – Violazione dell’obbligo di aggiornamento biennale
Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell’incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di ____. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.
Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio dell’Ordine, ove istituito, e provvede alla cancellazione del gestore dall’Elenco dei gestori.
Articolo 5 – Procedimento disciplinare presso l’Ordine di appartenenza
Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel , nel presente Regolamento e nell’Allegato “A” concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell’Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Articolo 6 – Obbligo di comunicazione del referente
Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Elenco irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.
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