L’invio della comunicazione telematica delle LIPE ha le stesse scadenze sia per i soggetti trimestrali che mensili.
Pertanto a seguito della modifica di cui al D.L. n. 73/2022 le scadenze LIPE (Liquidazioni periodiche IVA) sono indicate nella tabella che segue, rammentando che nel caso in cui il termine di presentazione della Comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La Comunicazione va inoltrata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Tabelle relativa alle scadenze
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico Lipe |
---|---|---|
Gennaio | 16 febbraio 2022 | 31 maggio 2022 |
Febbraio | 16 marzo 2022 | 31 maggio 2022 |
Marzo | 19 aprile 2022 | 31 maggio 2022 |
I trimestre | 16 maggio 2022 | 31 maggio 2022 |
Aprile | 16 maggio 2022 | 30 settembre 2022 |
Maggio | 16 giugno 2022 | 30 settembre 2022 |
Giugno | 18 luglio 2022 | 30 settembre 2022 |
II trimestre | 22 agosto 2022 | 30 settembre 2022 |
Luglio | 22 agosto 2022 | 30 novembre 2022 |
Agosto | 16 settembre 2022 | 30 novembre 2022 |
Settembre | 17 ottobre 2022 | 30 novembre 2022 |
III trimestre | 16 novembre 2022 | 30 novembre 2022 |
Ottobre | 16 novembre 2022 | 28 febbraio 2023 |
Novembre | 16 dicembre 2022 | 28 febbraio 2023 |
Dicembre | 16 gennaio 2023 | 28 febbraio 2023 |
IV trimestre | 16 marzo 2023 | 28 febbraio 2023 |
Soggetti obbligati e soggetti esonerati all’invio della LIPE (liquidazione periodica IVA)
Ai sensi dell’art. 21-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. del 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dall’art. 4, comma 2, del DL 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. del 1° dicembre 2016, n. 225, tutti i soggetti passivi IVA sono obbligati all’invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).
Il suddetto adempimento per i soggetti passivi IVA viene meno nel caso in cui non vi sono dati da riportare, per il trimestre, nel quadro VP (ad es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).
Rimane l’obbligo, anche in presenza di dati da indicare, qualora occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Sono anche esonerati dalla presentazione della LIPE i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Modalità e termini di trasmissione della LIPE (liquidazione periodica IVA)
Il modella della LIPE (Liquidazioni periodiche IVA) va inviato, dal contribuente, esclusivamente in via telematica. Ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 il suddetto modello può essere anche trasmesso da un intermediario abilitato
Il termine per l’invio telematico, sia per i soggetti passivi IVA mensili che trimestrali, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
Relativamente alla LIPE del quarto trimestre è possibile procedere ad un invio autonomo entro l’ultimo giorno di febbraio, oppure insieme alla dichiarazione IVA entro la medesima data.
Per poter inviare la LIPE (Liquidazioni periodiche IVA), occorre procedere alla predisposizione, sulla base delle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate, di un file xml che contenga:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
- i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento;
- i dati dell’eventuale dichiarante.
Poi, utilizzando i software gratuiti predisposti dall’Agenzia delle Entrate, si dovrà procedere come di seguito indicato:
- il file xml andrà controllato utilizzando l’apposita funzione interna al portale fatture e corrispettivi;
- il file xml andrà firmato mediante la funzione Sigillo, di cui al portale fatture e corrispettivi;
- quindi il file xml andrà inviato telematicamente.
Si ricorda che la ricevuta di avvenuta invio telematico dei dati della LIPE (Liquidazioni periodiche IVA) viene resa disponibile nella sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Infine, a differenza di altri adempimenti telematici, qualora vengano inviate più LIPE oppure occorra sostituire quella inoltrata, riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
Istruzioni per la compilazione della LIPE (Liquidazioni periodiche IVA)
Salvo quanto precedentemente detto, non si segnalano per il 2022 particolari variazioni nelle istruzioni ministeriali con riferimento alla predisposizione e trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche IVA.
Occorre procedere, per ogni trimestre solare, alla compilazione della LIPE per ogni liquidazione per cui i soggetti mensili presenteranno tre moduli a ogni scadenza mentre i soggetti trimestrali presenteranno solamente un modulo.
Il modello LIPE è così composto:
- frontespizio;
- quadro VP.
All’interno del frontespizio devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, dell’impegno alla presentazione e l’anno d’imposta.
All’interno del quadro VP devono essere indicati i dati relativi alla liquidazione periodica come di seguito riportato:
- Rigo VP1 – il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione, colonne 1 e 2;
- Rigo VP2 – ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni attive;
- Rigo VP3 – ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni passive;
- Rigo VP4 – ammontare IVA a debito;
- Rigo VP5 – ammontare IVA a credito;
- Rigo VP6 – ammontare IVA dovuta o a credito;
- Rigo VP7 – debito del periodo precedente non superiore ad Euro 25,82;
- Rigo VP8 – credito IVA derivante dal periodo precedente;
- Rigo VP9 – credito IVA anno precedente;
- Rigo VP10 – versamenti IVA auto UE;
- Rigo VP11 – crediti d’imposta utilizzati nel periodo d’imposta;
- Rigo VP12 – interessi dovuti per liquidazioni trimestrali pari all’1%;
- Rigo VP13 – acconto IVA dovuto; la casella “Metodo” va compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA (1 = storico, 2= previsionale, 3= effettivo, 4 = soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera);
- Rigo VP14 – IVA da versare o a credito.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 11, c. 2-ter del D.Lgs. 472/97 l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.000.
La suddetta sanzione viene ridotta alla metà qualora la trasmissione venga effettuata entro i quindici giorni successivi ai termini per l’invio della comunicazione, ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati (Art. 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)
Infine con la Risoluzione n. 104/E del 28.07.2017 l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’13 del D.Lgs n. 472/97 per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
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