La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n.23369 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in materia di danno da demansionamento ha affermato che va censurata la liquidazione del danno che individui una somma calcolata all’attualità senza indicare quale sia il danno liquidato all’epoca del fatto, rendendo in tal modo non comprensibile la corretta applicazione dello strumento utilizzato e, soprattutto, se e quanto sia stato riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali.
La vicenda ha riguardato un lavoratore che aveva citato in giudizio, il proprio datore di lavoro, per il risarcimento del danno derivante dal demansionamento accertato con sentenza della Corte di Appello e contro cui il datore aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione che con sentenza di rinvio per aver erroneamente determinato “il danno ad esso conseguente era stato liquidato ritenendolo, in sostanza, risarcibile “ex se” laddove, invece, non poteva prescindersi dal provarne la esistenza in concreto e la riconducibilità, dal punto di vista causale, al demansionamento, ciò in quanto, trattandosi di danno non patrimoniale, era da evitare ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale aventi la stessa fonte causale. Cassata, quindi, l’impugnata sentenza, rinviava alla Corte di appello di Torino. Quest’ultima, a seguito di riassunzione da parte dell’A. Assicurazioni, con sentenza del 29.12.2010, condannava la società a pagare al M. la complessiva somma di euro 66.158,27, oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia, a titolo di risarcimento del danno.”
Pertanto la Corte Territoriale a cui era stata rinviata il compito di rideterminare il danno non patrimoniale aveva stabilito che “era rimasta provata la ricorrenza del danno biologico e di quello alla immagine professionale; che, quanto al primo, era corretta la valutazione effettuata nella CTU disposta in grado di appello nella misura del 10% e, quindi, avuto riguardo alle tabelle milanesi, andava liquidato in euro 16.158,27;”
Avverso la decisione della Corte di Appello la società datrice di lavoro ricorre alla Corte di Cassazione con tre motivi di censura.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondati le doglianze della società puntualizzando che “nel liquidare il danno biologico, dopo aver dichiarato di applicare le tabelle di Milano e, quindi, avendo come riferimento l’età del danneggiato all’epoca dell’evento dannoso (dati che non vengono neppure precisati) individua una somma – euro 16.158,27 – calcolata all’attualità senza indicare quale sia stato il danno liquidato all’epoca del fatto, rendendo in tal modo non comprensibile la corretta applicazione dello strumento utilizzato e, soprattutto, se e quanto sia stato riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi legali che erano dovuti trattandosi di debito di valore (rivalutazione ed interessi, invece, riconosciuti in sentenza sulle somme liquidate a decorrere dalla pronuncia che, ormai, integravano debito di valuta).”