Nel processo tributario, l’art. 15, co. 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce la regola cardine per cui la parte soccombente è tenuta al rimborso delle spese processuali sostenute dall’altra parte. Si tratta di un principio di ordine pubblico giuridicamente vincolante, teso a garantire l’effettiva tutela giurisdizionale della parte vittoriosa che impone alla parte che soccombente del giudizio di rifondere le spese a quella vittoriosa, le quali sono liquidate dal giudice con la sentenza.

Il rimborso comprende:

  • i costi documentati (bollo, marca da bollo, notifiche, consulenze ecc.);

  • i compensi professionali (diritti, onorari, IVA, contributo integrativo CPAP e rimborso forfettario per spese generali al 15%)

L’istituto del rimborso forfettario compete automaticamente al difensore, anche se non esplicitamente richiesto, quando sono liquidati gli onorari.

Tuttavia, nella prassi, si era posta la questione della validità della richiesta di condanna alle spese formulata dal difensore antistatario (colui che agisce in nome e per conto proprio per il pagamento degli onorari) senza il deposito della nota spese specifica, ovvero il documento che analizza e dettaglia i costi sostenuti e le attività svolte.

L’importanza della “nota spese” e del principio motivazionale

Ai sensi dell’art. 77 disp. att. c.p.c. e dell’art. 15, co. 2 bis, del D.Lgs. n. 546/1992, la richiesta di condanna alla parte soccombente deve riprendere dettagliatamente le spese sostenute, in una nota specifica.

La giurisprudenza consolidata impone che, in presenza di tale nota, il giudice:

  • non può limitarsi a una “somma globale” o a una riduzione generica;

  • deve motivare puntualmente l’eliminazione o modifica delle singole voci, a tutela del sindacato di legittimità e del principio inderogabilità dei minimi tariffari ex art. 24 L. n. 794/1942.

L’ordinanza 21778/2025: rifiuto della riduzione arbitraria

Gli Ermellini, sezione tributaria, con l’Ordinanza n. 21778 hanno statuito che la mancanza della nota specifica delle spese non impedisce la liquidazione degli onorari da parte del giudice. La Corte ha ribadito che la richiesta di condanna alle spese è sufficiente, in quanto la nota spese non costituisce un presupposto indispensabile per l’applicazione del principio di soccombenza. L’onere di liquidare le spese, secondo i parametri forensi vigenti e in base all’attività effettivamente svolta, spetta al giudice, il quale può e deve procedere anche d’ufficio alla quantificazione.

La sentenza in esame, richiamando principi consolidati in materia, sottolinea che il giudice ha il potere-dovere di liquidare il compenso professionale del difensore, anche se non assistito da una nota dettagliata. Questa nota, infatti, ha un valore meramente indicativo e non vincolante, fungendo da ausilio per il giudice nella sua valutazione, ma non potendo precludere la liquidazione nel caso in cui non sia stata depositata. La decisione è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha sempre riconosciuto la funzione meramente orientativa della nota spese, non necessaria per la decisione del giudice sulla condanna al rimborso.

“in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25083 del 18/09/2024).

In ogni caso, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall’art. 24 della L. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017).

Tuttavia, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta l’art. 24 della L. n. 794 del 1942 (Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017).

In quest’ottica, quando la sentenza di primo grado sia censurata con riguardo alle spese di giudizio, sotto il profilo della violazione dei minimi della tariffa professionale, l’onere dell’appellante di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, può essere assolto anche con nota allegata all’atto di appello, e in questo richiamata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21791 del 27/10/2015; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2339 del 31/01/2017).”

Il Supremo consesso, nella decisione in commento, ha riaffermato il principio secondo cui anche in assenza di nota specifica, se la richiesta di onorari è formulata in relazione ai minimi tariffari forensi, il giudice non può ridurre tale richiesta senza adeguata motivazione. Inoltre ha rilevato che 

il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27/04/2016).”

In particolare, la Corte ha precisato che:

  • la riduzione, operata in violazione dell’inderogabilità dei minimi ex art. 24 L. n. 794/1942, è illegittima se priva di motivazione adeguata;

  • tale principio vale anche quando non sia depositata una nota: l’asserita congruità rispetto ai minimi non autorizza alcuna riduzione arbitraria.

La ratio è chiara: salvaguardare l’indipendenza dell’avvocato e garantire un effettivo diritto di difesa, contrastando decisioni “apparentemente generiche” che ledano i parametri minimi garantiti.

L’evoluzione dei parametri e la loro inderogabilità

Negli anni recenti, la disciplina dei compensi professionali ha subito significativi cambiamenti, in particolare con:

  • il D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 37/2018: ha fissato tabelle parametriche di riferimento per la liquidazione in assenza di accordi tra le parti;

  • orientamenti consolidati della Corte di Cassazione che hanno sancito l’inderogabilità dei minimi previsti (non scendibili oltre il -50%), salvo motivazioni speciali.

In ambito tributario tale vincolo trova applicazione diretta: il giudice tributario non può liquidare importi al di sotto dei minimi, né può ridurre la richiesta di onorari fondata sui minimi senza motivazione congrua.

Conseguenze pratiche e criteri per il giudice di merito

In base ai principi ribaditi dall’ordinanza 21778/2025, il giudice tributario dovrà:

  1. Verificare la congruità della richiesta: se l’avvocato chiede un importo pari ai minimi, e l’istanza è fondata su tali minimi, non può procedere a riduzioni discrezionali non motivate.

  2. Ritualità della motivazione: ogni riduzione operata – se giustificata – richiede specifiche motivazioni, con riferimento a criteri previsti (es. semplicità eccessiva, incarico limitato, duplicazioni ecc.). L’assenza di motivazione scritta è vizio di legittimità.

  3. Rimborso forfettario: il rimborso forfettario del 15% resta dovuto, salvo eccezioni motivate (es. titolo convenzionale pattizio diverso).

Il giudice potrà pertanto spendere parole sintetiche ma efficaci sul criterio di discount, indicando ad esempio: “riduzione del 20% per semplice routine, rispetto ai minimi richiesta”, ma non potrà limitarsi all’uso della formula generica “in ragione della semplicità”.

Conclusioni

L’ordinanza 21778/2025 segna una svolta decisiva di rigore procedurale:

  • rafforza la tutela del principio della soccombenza e la dignità della professione forense;

  • valorizza il diritto di difesa come tutela concreta e non meramente formale;

  • impone un onere motivazionale non eludibile ai giudici tributari.

In prospettiva, l’armonizzazione tra codici civili e tributari – soprattutto nei casi ove la parte vittoriosa fonda la sua richiesta sui minimi – conduce a un sistema di liquidazione più trasparente, prevedibile e giustamente vincolato ai parametri tariffari.