AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 28 agosto 2019, n. 350
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Liquidazione dell’IVA di gruppo – Determinazione e successivo versamento dell’acconto annuale
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante) fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
L’istante partecipa, in qualità di società controllante, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la controllata [BETA] (di seguito [BETA]).
Nell’ambito di tale procedura:
– l’istante – che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del1972 – trasferisce eccedenze debitorie;
– [BETA] – che esegue le liquidazioni periodiche con cadenza mensile- trasferisce eccedenze creditorie.
Tanto premesso, l’istante chiede di conoscere quale sia la corretta modalità di calcolo dell’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Il dubbio origina dal fatto che l’istante – diversamente da [BETA] – è tenuta a determinare l’acconto IVA in base al metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito metodo “storico speciale”), perché rientra tra i contribuenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, “che nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”.
L’istante fa, peraltro, presente di avere finora calcolato l’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo:
– senza tener conto né delle posizioni creditorie di [BETA] né dell’eccedenza di credito della procedura, come emergente dalla dichiarazione annuale per l’anno precedente rispetto a quello cui si riferisce l’acconto;
– nella misura del 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei debiti dal medesimo trasferiti alla procedura per i primi tre trimestri dell’anno cui l’acconto si riferisce.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che l’acconto dovuto dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo per il 2019:
– dovrebbe essere determinato sulla base del metodo “storico speciale”;
– sarebbe pari al 97 per cento della media dei versamenti effettuati dalla procedura (sulla base delle risultanze delle liquidazioni dell’istante stesso e di [BETA]) per i primi tre trimestri del 2019.
L’istante evidenzia come, in tal modo, il versamento dell’imposta risultante dal calcolo compensativo per il primo trimestre del 2019 effettuato dalla procedura – che è il primo degli addendi da sommare per la determinazione della media dei versamenti effettuati dalla procedura stessa, a cui applicare la percentuale del 97 per cento – terrebbe conto:
– tanto delle eccedenze di credito di [BETA];
– quanto delle eccedenze di credito emergenti dalla dichiarazione IVA della procedura relativa all’anno precedente quello cui il calcolo dell’acconto si riferisce (ovvero la dichiarazione IVA 2019, relativa all’anno 2018), pure confluite in tale calcolo compensativo.
Parere dell’agenzia delle entrate
La soluzione prospettata dall’istante non è condivisibile.
Si conferma che, nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell’acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa (cfr., in tal senso, circolare n. 52 del 3 dicembre 1991). Detti importi:
– possono essere calcolati secondo uno dei metodi di cui all’articolo 6 della legge n. 405 del 1990 (“storico”, “previsionale” o “effettivo”);
– devono essere determinati secondo il metodo di cui all’articolo 1, comma 471, della legge n. 311 del 2004 (“storico speciale”) da quelle società che, rientrando nell’ambito di applicazione dei decreti del Ministro delle finanze nn. 366 e 370 del 2000, “nell’anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro”. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dell’imposta versata nell’anno solare precedente, nonché ai fini della base di commisurazione dell’acconto, “deve tenersi conto, […], dell’imposta a debito non versata dalle società controllate, ma da queste trasferita alla società controllante” (circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005). In alternativa al metodo “storico speciale” è comunque consentito l’utilizzo del metodo di calcolo “effettivo” (citata circolare n. 54/E del 2005).
La controllante, successivamente al trasferimento da parte di ogni società delle risultanze come in precedenza determinate, provvede quindi a:
– calcolare l’acconto nella misura dell’88 per cento della somma algebrica dei dati trasferiti dalle società che applicano il metodo “storico” o “previsionale” e a sommare detto importo con quello dell’acconto trasferito dalle società obbligate alla determinazione del medesimo col metodo “storico speciale”;
– versare il risultato della suddetta somma.
Tenuto conto di quanto precede, l’istante è pertanto tenuta a determinare l’acconto del gruppo per il 2019:
– calcolando l’acconto dallo stesso dovuto nella misura del 97 per cento dell’importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno in corso (metodo “storico speciale”);
– calcolando l’acconto dovuto da [BETA] nella misura dell’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente (metodo “storico”) o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso (metodo “previsionale”). E ciò anche nell’ipotesi in cui [BETA] evidenzi come dato “storico” o “previsionale” un importo a credito;
– sommando algebricamente i suddetti importi e versando il risultato ottenuto.
Va da sé che nel caso in cui l’istante opti per la determinazione dell’acconto dallo stesso dovuto secondo il metodo “effettivo”, tale metodologia di calcolo deve essere adottata anche da [BETA].
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Determinazione dell'acconto annuale nell'ambito della procedura di liquidazione Iva di Gruppo - Risposta 24 gennaio 2020, n. 15 dell'Agenzia delle Entrate
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22111 - In tema di liquidazione dell' IVA di gruppo, nel regime (applicabile "ratione temporis") anteriore all'applicabilità della legge n. 244 del 2007, nel novero delle "eccedenze detraibili" di cui…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 10108 depositata il 17 aprile 2023 - Nel caso di adesione delle società facenti parte di un gruppo di imprese al regime di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, si…
- GRUPPO IVA - Operazioni tra stabili organizzazioni di un medesimo soggetto di cui una stabilita in Italia, non facente parte di un Gruppo IVA ivi costituito, e l'altra localizzata in un Paese extra UE (Regno Unito) e ivi partecipante ad un Gruppo IVA -…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23424 - Il gruppo IVA è un'agevolazione che prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non siano rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA e al contempo che le…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…
- Non vi è preclusione tra il cumulo giuridico e la
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5115 deposi…
- In tema di sequestro preventivo a seguito degli il
In tema di sequestro preventivo a seguito degli illeciti di cui al d.lgs. n. 231…