Si avvicina la scadenza del 16 settembre 2019 per l’invio telematico della comunicazioni della liquidazione periodica IVA (Lipe) del secondo trimestre del 2019. L’invio della comunicazione trimestrale Iva è un obbligo sancito dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016.
Soggetti obbligati ed esclusi
L’obbligo dell’invio telatico della comunicazione della liquidazione periodica IVA grava su tutti i titolari della P. IVA indipendentemente dalla periodicità della liquidazione IVA, sono esclusi da tale obbligo i seguenti soggetti:
- coloro che hanno aderito al regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014;
- i c.d. contribuenti minimi, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i titolari di P. IVA che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
- Enti associativi che hanno optato per il regime di determinazione del reddito e dell’Iva secondo i criteri forfetari di cui alla L. n. 398/1991;
- i contribuenti, titolari di P.IVA, esonerati dalle liquidazioni periodiche IVA;
- i contribuenti esclusi dall’obbligo della presentazione della Dichiarazione Iva;
- coloro che nel corso del 2018 non hanno effettuato operazioni e che non hanno crediti d’imposta da fruire.
Calendario delle scadenze per l’invio delle Comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali (LIPE) 2019
L’invio telematico della comunicazione delle liquidazioni periodica IVA deve avvenire, a mezzo soggetto Iva o dal suo intermediario, entro la fine del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’unica eccezione della comunicazione relativa al 2° trimestre che va presentata entro il 16 settembre.
Invio comunicazione periodica IVA 2019 periodo di riferimento | Liquidazione IVA | Invio telematico scadenza | ||
Gennaio | 18 febbraio 2019 | 31 maggio 2019 | ||
Febbraio | 18 marzo 2019 | 31 maggio 2019 | ||
Marzo | 16 aprile 2019 | 31 maggio 2019 | ||
i° TRIMESTRE | 16 maggio 2019 | 31 maggio 2019 | ||
Aprile | 16 maggio 2019 | 16 settembre 2019 | ||
Maggio | 17 giugno 2019 | 16 settembre 2019 | ||
Giugno | 16 luglio 2019 | 16 settembre 2019 | ||
II° TRIMESTRE | 20 agosto 2019 | 16 settembre 2019 | ||
Luglio | 20 agosto 2018 | 18 novembre 2019 | ||
Agosto | 16 settembre 2018 | 18 novembre 2019 | ||
Settembre | 16 ottobre 2018 | 18 novembre 2019 | ||
III° TRIMESTRE | 16 novembre 2018 | 2 dicembre 2019 (proroga) | ||
Ottobre | 16 novembre 2018 | 28 febbraio 2020 | ||
Novembre | 16 dicembre 2018 | 28 febbraio 2020 | ||
Dicembre | 16 gennaio 2019 | 28 febbraio 2020 | ||
IV° TRIMESTRE | 17 febbraio 2020 | 28 febbraio 2020 |
Come si nota si tratta di quattro appuntamenti, per le istruzioni per l’invio telematico le istruzioni non hanno subito modifiche degne di essere segnalate.
Istruzioni per l’invio telematico delle Lipe
L’invio telematico delle liquidazioni IVA periodiche (LIPE) va trasmessa con la preparazione di un file xml secondo le specifiche tecniche statuite dai provvedimenti dell’Agenzia. In particolare il file deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione,
- i dati delle operazioni di liquidazione IVA effettuate nel trimestre di riferimento,
- i dati dell’eventuale dichiarante.
L’Amministrazione finanziaria al fine di agevolare l’adempimento di tale obbligo ha messo a disposizione, gratuitamente, un apposito software di compilazione. Il file potrà essere preparato anche con software di mercato.
Dopo la preparazione del file, per la sua trasmissione, occorre procedere:
- procedere al controllo del file xml preparato, utilizzando l’apposita funzione presente nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi;
- procedere all’apposizione della firma digitale del file;
- inviare il file firmato digitalmente a mezzo del canale telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
La firma digitale del file può avvenire utilizzando:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
L’invio del file firmato digitalmente potrà avvenire utilizzando:
- la funzione di trasmissione delle comunicazioni trimestrali Iva disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi (Dati Fatture e Comunicazioni IVA e selezionare la voce: comunicazione periodiche IVA);
- uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio accreditati per la fatturazione elettronica;
- accreditare un canale di interazione specifico per la trasmissione delle comunicazioni Iva e dei dati fattura.
L’invio del file della comunicazione trimestrale Iva, può essere firmato e trasmesso singolarmente oppure può essere inserito in una cartella compressa, in formato zip, contenente più file comunicazione. In questo caso, possono essere firmati i singoli file o anche solo la cartella compressa.
Dopo l’accesso al canale telematico dell’Agenzia delle Entrate, si procederà alla selezione del soggetto che provvede all’invio dei dati della comunicazione delle liquidazioni Iva 2018. La selezione prevede la scelta tra:
- soggetto incaricato
- intermediario abilitato.
Nei casi in cui si seleziona l’intermediario abilitato è necessario anche indicare il codice fiscale del contribuente per il quale si intende effettuare l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche.
Nei casi in cui si procede all’invio telematico della comunicazione della liquidazione periodica IVA per conto di un altro soggetto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessaria una delega esplicita, ma è sufficiente essere un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DPR 633/72.
Ricevuta trasmissione telematica: esito ES01, ES00 e ES02
Per poter stampare la ricevuta telematica attestante l’avvenuta trasmissione dell’invio della comunicazione periodica occorre accedere alla sezione consultazioni del sito dell’Agenzia delle Entrate o alla sezione, monitoraggio file inviati.
Sulla ricevuta della trasmisisione telematica, sempre in formato xml, il soggetto obbligato o l’intermediario, troverà un apposito codice indicante l’esito della trasmissione:
- ES00 – non accettata;
- ES01 – esito corretto;
- ES02 – servizio non disponibile
Sanzioni e Ravvedimento delle comunicazioni periodiche Iva
Le sanzioni per le violazione dell’adempimento dell’invio telematico della Lipe sono contenute nel D.L. n. 193 del 2016. La normativa prevede che in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La predetta sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza di legge.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 104/E del 2017 ha chiarito la disciplina sanzionatoria e dell’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997) contenuta nell’articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con natura amministrativo-tributaria.
Il contribuente al fine di poter usufruire del ravvedimento operoso dovrà procedere ad una delle seguenti modalità:
- Effettuare il ravvedimento prima dell’invio del Modello Iva annuale. In questo caso sarà necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione;
- Procedere a fare la correzione direttamente in sede di predisposizione del Modello iva. In questo caso non è necessario procedere ad un nuovo invio della comunicazione.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrata per la mancata comunicazione o errata effettuazione della comunicazione trova applicazione il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Tabella delle sanzioni ridotte in base ai termini di versamento:
Sanzione | data del versamento |
Euro 27,80 (1/9 di euro 250) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 55,56 (1/9 di euro 500) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 62,50 (1/8 di euro 500) | entro un anno dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 71,43 (1/7 di euro 500) | entro 2 anni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 83,33 (1/6 di euro 500) | oltre 2 anni dalla data dell’omissione o dell’errore |
Euro 100,00 (1/5 di euro 500) | dopo la constatazione della violazione |
Compilazione modello F24: Ravvedimento operoso
La compilazione del modello F24, per il ravvedimento operoso, dovrà essere compilato, nella sezione erario, secondo la tabella di seguito riportata.
codice tributo | rateizzazione/regione/prov | anno di riferimento | importo da versare |
8911 | 2018 | 27,80 |
E’ opportuno precisare che tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
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